Cassazione Civile, Ordinanza n. 10894/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da una permuta immobiliare tra un ente locale e una proprietaria privata, funzionale a un piano di recupero urbanistico: la privata cedeva un immobile al Comune ricevendone altro di maggiori dimensioni e, nelle more della ristrutturazione del bene oggetto di permuta, otteneva in comodato un appartamento da restituire entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori. Poiché il piano di recupero non andava a buon fine e il Comune non poteva eseguire la permuta, l'ente chiedeva la restituzione del bene concesso in comodato. In primo grado il Comune proponeva due domande: risoluzione del comodato per inadempimento della comodataria, deducendo abuso del bene, mancato pagamento di oneri condominiali, danneggiamenti e concessione dell'uso ad altri soggetti; in subordine, restituzione del bene per scadenza del termine ex art. 1810 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione e rigettava quella di restituzione per scadenza. In appello la comodataria otteneva la riforma della sentenza: la Corte territoriale riteneva che nel comodato gratuito gli inadempimenti non dessero luogo a risoluzione ma, al più, a restituzione anticipata, domanda però non proposta dal Comune, rimasto contumace in appello. Nel ricorso per cassazione il Comune denunciava: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla scadenza del termine del comodato, che sarebbe stato collegato alla permuta e alla sua impossibilità sopravvenuta; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per mancata corretta interpretazione dell'accordo di comodato, che secondo il ricorrente lo subordinava alla permuta; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1804 c.c. per omessa considerazione della prova dell'inadempimento della comodataria; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che il verbale della polizia municipale, pur non ammesso, conteneva fatti non contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il Comune, rimasto contumace in appello, non aveva riproposto la domanda subordinata di restituzione ex art. 1810 c.c. e, comunque, non poteva dedurre in cassazione un omesso esame di un fatto che in appello non era stato ritualmente coltivato. Ha reputato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato in astratto i fatti addebitati alla comodataria, ma aveva affermato che, nel comodato, tali fatti non legittimavano una domanda di risoluzione, bensì eventualmente una domanda di restituzione anticipata, non proposta; inoltre la censura sulla non contestazione non poteva aggirare l'inammissibilità della prova documentale non ammessa. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel comodato senza termine il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento; nel caso di specie la domanda di restituzione per scadenza del termine era quella che il ricorrente avrebbe dovuto riproporre in appello per non incorrere nella presunzione di rinuncia.
disciplina gli obblighi del comodatario; gli inadempimenti ad essi relativi, secondo la Corte d'appello richiamata dalla Cassazione, non fondano una domanda di risoluzione del comodato gratuito, ma al più una restituzione anticipata ove richiesta.
invocato dal ricorrente per sostenere che l'accordo di comodato dovesse essere interpretato secondo il dato letterale come collegato alla permuta e quindi soggetto alla sua sorte.
invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione sistematica delle clausole del comodato in connessione con la permuta.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare asserite omissioni motivazionali della sentenza d'appello.
l'appellato vittorioso in primo grado deve riproporre espressamente in appello le domande o eccezioni non esaminate, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
richiamato per l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la parte risultata vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande o questioni non esaminate dal primo giudice, altrimenti opera la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.; la mancata riproposizione impedisce di far rivivere in cassazione la relativa censura come omesso esame di un fatto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone che il fatto sia stato ritualmente introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito; non è deducibile per questioni o domande rimaste estranee al giudizio di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'inammissibilità o improponibilità della domanda azionata, è irrilevante ribadire la fondatezza nel merito di una diversa domanda non proposta.
- Nel comodato gratuito, gli inadempimenti del comodatario non sono automaticamente trattati come causa di risoluzione del rapporto, potendo semmai rilevare ai fini di una richiesta di restituzione anticipata, se ritualmente proposta.
- La deduzione della non contestazione non può essere utilizzata per eludere l'inammissibilità o il mancato ingresso della prova documentale su cui si fondano i fatti allegati.
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