Cassazione Civile, Ordinanza n. 22652/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda due fondi siti in Cerveteri. In primo grado era stata accolta una domanda di negatoria servitutis proposta dal proprietario di un fondo contro la titolare dell’altro fondo, con conseguente esclusione di una servitù di passaggio sulla strada interna al lotto dell’attore. In appello, invece, la controparte aveva ottenuto la riforma della decisione e il riconoscimento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza di appello con tre motivi: 1) nullità per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda riconvenzionale sulla servitù sarebbe stata riferita a un momento processuale errato; 2) violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., perché secondo il ricorrente mancavano i presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia, in particolare una situazione oggettiva di subordinazione tra le porzioni del fondo e opere stabili e apparenti destinate all’esercizio della servitù; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri forensi, poiché in appello sarebbero stati liquidati anche compensi per una fase istruttoria non svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato il petitum e la domanda riconvenzionale, riferendola alla situazione creatasi al momento della divisione ereditaria del compendio e non all’apertura della successione, escludendo così la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. Ha inoltre confermato l’accertamento di merito sulla sussistenza dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia: esistenza di un unico fondo originario poi diviso, presenza di un tracciato visibile e permanente che fungeva da accesso e da unico collegamento per la porzione assegnata alla dante causa della resistente, e mancata manifestazione di volontà contraria alla conservazione del vincolo al momento della divisione. Infine, ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese di appello, sia perché fondata sul principio di soccombenza, sia perché l’importo liquidato rientrava nel potere del giudice di aumentare i compensi entro i limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato solo per il deposito tardivo della memoria, privo di effetti decisivi sul merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza per omesso esame di un'eccezione processuale.
La Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la domanda riconvenzionale fosse stata correttamente riportata allo stato dei luoghi esistente al momento della divisione ereditaria.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ritenendo che il giudice d'appello avesse implicitamente esaminato e rigettato l'eccezione di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per dedurre la violazione di norme sostanziali sulla servitù e sulle spese.
Citatо dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione, confermando la corretta applicazione della disciplina della servitù per destinazione del padre di famiglia.
La Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione, precisando che la servitù per destinazione del padre di famiglia sorge ope legis quando, alla separazione di fondi originariamente appartenenti a un unico proprietario, vi siano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e manchi una volontà contraria.
La Corte ha confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza totale.
Richiamato dal ricorrente in materia di spese; la Corte ha escluso l'illegittimità della liquidazione.
La Corte ha ritenuto legittima la liquidazione dei compensi anche con valutazione complessiva delle attività difensive e con eventuale aumento implicito entro i limiti previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella servitù per destinazione del padre di famiglia, il momento rilevante per verificare l'esistenza del rapporto di asservimento è quello della divisione o separazione del fondo originariamente unico, non già quello dell'apertura della successione, se la domanda mira a far valere gli effetti della divisione.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia sorge ope legis quando ricorrano l'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e l'assenza di una volontà contraria alla sua conservazione al momento della separazione.
- Ai fini della configurazione della servitù per destinazione del padre di famiglia, l'accertamento della visibilità e permanenza delle opere, nonché della funzione di asservimento di un fondo rispetto all'altro, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Il giudice di merito non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. quando, interpretando il contenuto complessivo delle domande e delle difese, esamina implicitamente l'eccezione di inammissibilità e ricostruisce correttamente il petitum sostanziale.
- In tema di spese processuali, la soccombenza totale legittima la condanna alle spese, mentre la quantificazione dei compensi può essere effettuata con valutazione complessiva delle attività difensive e con aumento nei limiti consentiti dai parametri forensi.
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