Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11663/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal GIP del Tribunale di Pordenone, aveva ridotto la pena di uno dei due imputati in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., confermando per l'altro la condanna a anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa per concorso in detenzione e cessione di sostanza stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantità. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente sul coefficiente psicologico richiesto per l'imputazione della circostanza e avrebbe travisato gli elementi probatori relativi alla sua conoscenza o prevedibilità. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che, nonostante il concordato in appello, il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento e incidere di conseguenza sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto il motivo generico e meramente assertivo, non confrontato con la motivazione della Corte di appello, che aveva correttamente valorizzato la consistenza del quantitativo di stupefacente e la prevedibilità, in concreto, della circostanza aggravante; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'imputazione dell'aggravante oggettiva, è sufficiente che il concorrente la abbia conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore colposo. Quanto al secondo, ha affermato che nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le doglianze dirette a contestare motivi rinunciati o il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p., poiché il sindacato di legittimità resta limitato ai profili non oggetto di rinuncia. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello limita il thema decidendum ai motivi non rinunciati; contro la sentenza resa ex art. 599-bis sono inammissibili le censure su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    L'aggravante dell'ingente quantità richiede che la circostanza sia imputabile soggettivamente al concorrente secondo il criterio dell'art. 59, comma 2, c.p.; la prova può consistere nella conoscenza, nell'ignoranza colposa o nell'erronea esclusione dovuta a colpa.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Per l'imputazione delle circostanze aggravanti oggettive è sufficiente che l'agente le abbia conosciute, ignorate per colpa o erroneamente ritenute inesistenti per colpa; non è richiesta la piena consapevolezza e accettazione dell'evento accessorio.

  • art. 118 c.p.

    Nel concorso di persone il criterio di imputazione delle aggravanti oggettive resta quello dell'art. 59 c.p., mentre le circostanze soggettive vanno valutate in relazione al singolo concorrente.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel procedimento definito con concordato in appello non è necessario che il giudice motivi sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se le relative questioni sono coperte dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice di riferimento per la detenzione/cessione di sostanza stupefacente nella fattispecie concreta, in concorso con l'art. 110 c.p.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato di stupefacenti.

  • art. 80, comma 3, d.P.R. 309/1990

    È richiamato come aggravante nel titolo di reato contestato nella sentenza di merito, in relazione alla materia degli stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel concorso di persone, l'aggravante oggettiva dell'ingente quantità di stupefacente è imputabile al concorrente anche quando non ne abbia piena consapevolezza, purché la circostanza sia stata conosciuta, ignorata per colpa o erroneamente esclusa per colpa.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il motivo che si limita a riproporre in modo assertivo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità non si estende alle questioni oggetto di rinuncia, né al mancato rilievo officioso delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si deducano vizi relativi alla formazione del consenso o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non è dipesa da assenza di colpa, alla declaratoria segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.