Cassazione Civile, Ordinanza n. 35984/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale e, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto prescritto il diritto, individuando il dies a quo del termine di prescrizione nella data di presentazione della domanda all'ente assicurativo/previdenziale competente per la certificazione dell'esposizione, ritenuta momento in cui il lavoratore avrebbe avuto consapevolezza dell'esposizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il decorso della prescrizione dovesse essere ancorato non alla mera presentazione dell'istanza, ma al momento in cui l'ente aveva definito la domanda, riconoscendo o negando l'esposizione qualificata. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata prima dell'adunanza camerale. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali e determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare il dies a quo della prescrizione, che la sentenza d'appello aveva collegato alla presentazione della domanda amministrativa anziché alla definizione della stessa.
Indicato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore alle parti in vista dell'adunanza camerale.
Ritenuto non applicabile al giudizio di cassazione ai fini dell'efficacia della rinuncia, sicché l'accettazione della controparte non è necessaria.
Indicato come norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, con conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e notificata, legittima la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione consente la compensazione integrale delle spese quando ciò sia giustificato dal contenuto dell'atto di rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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