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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11020/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero scrutinabili in cassazione perché diretti a sollecitare una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, con pena di anni uno di reclusione ed euro 309,87 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che il quadro probatorio fosse non inequivoco e non adeguatamente confortante; 2) mancanza di motivazione, perché la decisione di appello sarebbe stata resa solo per relationem; 3) travisamento della prova, deducendo che la transazione depositata sarebbe stata correttamente valorizzabile per escludere il profilo soggettivo del reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la condotta tipica, ma la pronuncia non ne ridefinisce gli elementi, limitandosi al controllo di legittimità sulla motivazione e sulla prova.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    viene richiamato per ribadire che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del fatto né una nuova valutazione autonoma delle prove.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza mutare la natura del controllo di legittimità nei termini indicati dalla giurisprudenza citata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta esclusivamente al giudice di merito.
  • La proposizione di censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, vizio di motivazione o travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali integra un motivo non deducibile in cassazione.
  • La denuncia di motivazione mancante o apparente non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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