Cassazione Civile, Ordinanza n. 15841/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un accordo scritto del 8 settembre 1999 relativo a una quota pari a 1/5 di un immobile: la parte ricorrente sosteneva che il sottoscrittore avesse agito in nome e per conto della madre comproprietaria, così trasferendo validamente la quota; la controparte, divenuta erede della madre, ha invece eccepito in appello l'assenza di procura speciale e l'inefficacia della scrittura. In primo grado era stata accolta la domanda di pagamento della quota di canoni di locazione maturati sull'immobile, mentre la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina della rappresentanza senza potere e affermando che l'erede del falsus procurator avesse anche la qualità di falso rappresentato, con conseguente legittimazione a eccepire la mancanza di procura. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 1393 e 157, comma 3, c.p.c., perché il terzo non poteva eccepire un vizio che egli stesso aveva determinato agendo senza procura e perché l'omessa richiesta di giustificazione dei poteri non rende inescusabile il contraente; (2) nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente, poiché sarebbe inconciliabile la contemporanea qualifica di falsus procurator e falso rappresentato in capo all'erede; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto della scrittura privata, anche in chiave di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva attribuito all'erede del rappresentante senza poteri la legittimazione a eccepire l'assenza di procura e, correlativamente, aveva addossato alla controparte l'onere di produrre la procura speciale. La Corte ha ribadito che il contratto concluso dal falsus procurator è un negozio perfetto ma temporaneamente inefficace, destinato a perfezionarsi solo con ratifica del dominus, e che l'inefficacia è eccepibile soltanto dallo pseudo-rappresentato, non dall'altro contraente. Tuttavia, quando il falso rappresentante succede mortis causa al rappresentato, la sua posizione va apprezzata secondo correttezza e successione ereditaria, con conseguente esclusione della possibilità di far valere quel medesimo vizio nei confronti del terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
la richiesta di giustificazione dei poteri rappresentativi e la relativa omissione non legittimano di per sé l'altro contraente a far valere l'inefficacia del contratto come se fosse titolare dell'eccezione riservata allo pseudo-rappresentato
non consente alla parte che ha dato causa alla nullità di farne valere l'effetto nel caso esaminato, secondo la prospettazione della ricorrente accolta nei principi dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del motivo per falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è il parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo
la trattazione è avvenuta in adunanza camerale
attribuisce al difensore munito di procura la funzione notificatoria
richiamati in tema di legittimazione alla notificazione del ricorso per cassazione
la nullità della notificazione è sanata dalla costituzione dell'intimato e dal raggiungimento dello scopo
richiamato solo come prospettazione difensiva sulla vendita di cosa altrui, ma il motivo resta assorbito
Massime di principio
- Il contratto concluso da chi agisce senza poteri rappresentativi non è nullo, ma perfetto e temporaneamente inefficace, essendo destinato a produrre effetti solo con la ratifica del dominus.
- L'inefficacia del negozio concluso dal falsus procurator non è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita soltanto dallo pseudo-rappresentato, non dalla controparte che ha stipulato con lui.
- Quando il falso rappresentante succede mortis causa allo pseudo-rappresentato, la sua posizione processuale e sostanziale va valutata in modo coerente con i principi di correttezza e con la struttura della rappresentanza senza potere, senza trasformarlo automaticamente nel soggetto legittimato a far valere l'assenza di procura contro il terzo.
- L'omessa verifica preventiva dei poteri del rappresentante non consente, di regola, di addossare al terzo contraente la prova della procura quando l'eccezione di inefficacia è riservata a soggetto diverso.
- La notificazione eseguita da un avvocato in difetto dei requisiti richiesti dalla legge n. 53 del 1994 integra nullità e non inesistenza, e la nullità è sanata dalla costituzione tempestiva della parte intimata.
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