Sentenza del 11/05/2017 n. 11675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.L. ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU per l'anno 2002, notificato il 15 novembre 2007, relativo a un immobile di 130 m². Ha sostenuto, con i primi due motivi, che l'accertamento fosse decaduto: secondo la prima ricostruzione, l'immobile era nella sua disponibilità dal 1998 e la denuncia sarebbe scaduta il 20 gennaio 1999; secondo la seconda, il trasferimento dello studio legale era stato comunicato all'Ordine degli avvocati il 5 ottobre 2000 e la denuncia sarebbe scaduta il 20 gennaio 2001. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione della superficie imponibile: la dichiarazione TIA presentata nel 2004, che indicava 130 m², sarebbe stata una dichiarazione di scienza modificabile; inoltre alcuni locali non sarebbero stati destinati a studio e avrebbero dovuto essere esclusi dalla TARSU. In via preliminare, il Comune aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato a mezzo posta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare del Comune: l'avvocato munito di procura, anche quando agisce in proprio, poteva notificare l'atto giudiziario a mezzo posta. Ha rigettato i primi due motivi perché la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ha portato a cinque anni il termine di decadenza e, ai sensi del comma 171, si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Per l'omessa dichiarazione relativa al 2002, il termine scadeva il 31 dicembre 2008, quindi l'avviso notificato il 15 novembre 2007 era tempestivo. Ha rigettato anche il terzo motivo: la CTR aveva motivatamente ritenuto provata l'occupazione dell'intera superficie di 130 m² sulla base della perizia asseverata del 2002 e della dichiarazione TIA del 2004; le censure del contribuente chiedevano in sostanza una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione in assenza di lacune o incoerenze logiche. La tassa può essere esclusa per locali obiettivamente non idonei a produrre rifiuti o non utilizzabili, ma tali circostanze devono essere indicate nella denuncia e comprovate con elementi obiettivi o documentazione idonea. Il ricorso è stato integralmente rigettato; P.L. è stato condannato a rifondere al Comune € 1.500, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso originario è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per gli accertamenti degli enti locali relativi a dichiarazioni omesse, il termine di decadenza è di cinque anni, calcolati dalla fine dell'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti il 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
La disciplina introdotta dalla legge finanziaria del 2007, compreso il termine quinquennale di accertamento, si applica anche ai rapporti d'imposta sorti prima della sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 71, comma 1
La precedente disposizione prevedeva, per l'omessa denuncia, un termine quadriennale; la Corte la considera abrogata e sostituita dalla disciplina quinquennale della legge n. 296/2006, applicabile anche ai rapporti anteriori al 2007.
E la norma prevede, inoltre, che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purchè tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L'esclusione dalla TARSU richiede che l'impossibilità di produrre rifiuti o l'obiettiva inutilizzabilità dei locali sussista in concreto; il contribuente deve indicarla nella denuncia e provarla con elementi obiettivi o documentazione idonea.
Invero, a norma della L. n. 53 del 1994, art. 1 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 90 del 2014 , conv. con modif. nella L. n. 114 del 2014 ), l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche degli atti giudiziari per il che anche l'avvocato P.L., che agisce in proprio, poteva legittimamente avvalersi di tale mezzo di notifica.
L'avvocato munito di procura può notificare direttamente gli atti giudiziari; la facoltà è stata riconosciuta anche a P.L. per la notifica del ricorso proposto in proprio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.
Il vizio motivazionale è configurabile solo quando le carenze della motivazione impediscono di comprendere il criterio logico della decisione; non consente di ottenere in cassazione una nuova ponderazione delle prove o una ricostruzione dei fatti più favorevole alla parte.
Massime di principio
- Per le omesse dichiarazioni relative a tributi locali, quando è applicabile la legge n. 296/2006, il termine di accertamento è quinquennale e la disciplina opera anche per rapporti d'imposta anteriori al 2007. Va quindi verificata la data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e calcolata la scadenza secondo il termine vigente applicabile.
- Per ottenere l'esclusione TARSU di determinati locali non basta affermare che non erano usati come studio o che producevano pochi rifiuti: occorre allegare nella denuncia l'inutilizzabilità o l'inidoneità a produrre rifiuti e fornire riscontri obiettivi o documentazione idonea.
- In cassazione non è possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con quella preferita dalla parte. La censura motivazionale è utile solo se individua lacune o incoerenze logiche tali da rendere incomprensibile il ragionamento decisorio.
- Un avvocato munito di procura può procedere direttamente alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta; la notifica non è inammissibile per il solo fatto di essere stata eseguita con tale modalità.
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