Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00116/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 14 dicembre 1989 ritenuta, in un primo giudizio passato in giudicato, un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un fondo in Villa Carcina. La società acquirente, in un secondo giudizio, ha sostenuto che quella precedente decisione non avesse individuato con precisione il bene compravenduto, con conseguenti problemi di trascrizione. Gli eredi della venditrice hanno reagito chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della società, deducendo che l’iter amministrativo di lottizzazione era stato lasciato a carico dell’acquirente, che sarebbe rimasta inattiva, e che non era stato versato il saldo prezzo. La Corte d’appello ha confermato la risoluzione, ritenendo che il precedente giudicato avesse già stabilito che l’onere di attivarsi per il procedimento amministrativo gravasse sulla società acquirente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la scrittura privata non le imponesse l’onere di seguire l’iter amministrativo e che dovesse invece attribuirsi tale onere alla venditrice in ragione del suo interesse all’incremento di valore del terreno; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando la mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione del diritto della venditrice all’adempimento dell’obbligo di attivazione, e sostenendo che tale pretesa fosse comunque prescritta; 3) violazione del divieto di nova in appello, contestando la declaratoria di tardività della domanda di restituzione delle somme già versate, domanda che la società qualificava come azione di ingiustificato arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sul giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva già fissato gli oneri delle parti; inoltre, la censura avrebbe dovuto investire l’interpretazione del giudicato e non l’esegesi del contratto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la doglianza non riguardava un vero omesso esame di fatto, ma una pretesa omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione; la Corte ha spiegato che non vi era una autonoma obbligazione prescrivibile, bensì un onere di attivazione per il procedimento di lottizzazione, incompatibile con la tesi della prescrizione. Il terzo motivo è stato respinto perché la domanda di restituzione delle somme versate era stata correttamente considerata nuova in appello; inoltre, la richiesta andava qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e non come azione di arricchimento senza causa. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di autonomia contrattuale, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è inammissibile rispetto alla reale ratio decidendi.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel primo motivo sulle regole ermeneutiche del contratto; la Corte precisa però che il tema decisivo era l’interpretazione del giudicato precedente, non del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato nel primo motivo come criterio interpretativo del contratto, ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione d’appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte evidenzia che il primo motivo non coglie la ratio e il secondo è stato mal qualificato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatto viene ricondotta, in realtà, a un’eccezione di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte chiarisce che l’eventuale vizio denunciabile era, se del caso, omessa pronuncia, ma nel caso concreto la decisione implicita della Corte d’appello esclude il vizio.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2935 c.c. per sostenere la prescrizione della pretesa della venditrice; la Corte esclude la configurabilità di una obbligazione autonoma soggetta a prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ritiene infondata la tesi perché l’attivazione amministrativa non era un’obbligazione autonoma prescrivibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzione proposta solo in appello.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte qualifica la domanda di restituzione delle somme versate come ripetizione di indebito, non come arricchimento senza causa.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la fattispecie era quella della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda sul giudicato formatosi su una precedente sentenza, il ricorso per cassazione deve censurare la corretta interpretazione del giudicato, non limitarsi a contestare l’esegesi del contratto originario.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche o argomentazioni difensive; la mancata risposta su un’eccezione può integrare, semmai, un vizio di omessa pronuncia.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente respinta dalla soluzione incompatibile adottata dal giudice di merito, purché tale soluzione sia logicamente e giuridicamente idonea a superare la tesi difensiva.
  • Un "onere" di attivazione previsto o desumibile dal regolamento negoziale non coincide necessariamente con un’obbligazione autonoma di facere, e non sempre è assoggettabile al regime della prescrizione.
  • La domanda di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di un contratto poi risolto va di regola ricondotta alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non all’azione generale di arricchimento senza causa, che ha carattere sussidiario.
  • In appello non possono essere introdotte domande nuove fondate su un diverso titolo giuridico, anche se i fatti storici allegati siano in parte i medesimi di quelli già dedotti in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniGiudicato
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.