Sentenza n. 870/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento ex art. 13 bis del D.L. n. 14/2017 emesso dal Questore della Provincia di Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, esteso all’intero comune, adottato ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura questorile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato in relazione al suo coinvolgimento in una rissa verificatasi nelle vicinanze di una discoteca, per la quale era stato denunciato ai sensi dell’art. 588 c.p. Con il primo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, illogicità, irragionevolezza, sviamento, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha contestato di essere il soggetto che, secondo i filmati esaminati dalla Questura, avrebbe sferrato il primo pugno, sostenendo di essersi limitato a difendersi da un’aggressione e producendo una dichiarazione testimoniale. Ha inoltre sostenuto l’insussistenza della pericolosità della propria condotta. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, ha lamentato violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, contestando in particolare l’estensione delle restrizioni all’intero territorio comunale. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. Nonostante l’esaurimento degli effetti temporali della misura, il ricorrente ha mantenuto interesse alla decisione poiché il provvedimento risultava registrato nel sistema SDI, con possibile rilevanza per la valutazione dei requisiti di moralità e condotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha escluso il travisamento dei fatti e l’incompletezza dell’istruttoria quanto alla riferibilità della condotta al ricorrente: dal decreto di archiviazione adottato dal GIP ai sensi dell’art. 131-bis c.p. emergeva infatti che il reato di rissa era stato integrato e che i video avevano consentito di ricostruire la dinamica dello scontro e il ruolo dei partecipanti. L’archiviazione per particolare tenuità del fatto non aveva quindi escluso la condotta, ma aveva valorizzato la bassa intensità del dolo, l’episodicità del comportamento e l’incensuratezza degli interessati. Il giudice ha invece ritenuto carente la valutazione del presupposto sostanziale richiesto dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, ossia che dalla condotta potesse derivare un pericolo per la sicurezza. La mera denuncia o il procedimento penale costituiscono il presupposto formale della misura, ma non sono sufficienti: l’amministrazione deve svolgere e motivare una valutazione dinamica e prognostica, riferita non soltanto all’episodio passato, ma anche alla possibilità di ulteriori condotte lesive della sicurezza pubblica, coerentemente con la funzione preventiva e non sanzionatoria della misura. Nel caso concreto il provvedimento si era limitato alla descrizione dell’episodio, senza adeguatamente motivare la pericolosità attuale e futura del destinatario. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate, con obbligo dell’amministrazione di rifondere il contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017
qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza
La misura richiede, oltre alla denuncia per uno dei reati indicati dalla disposizione, un presupposto sostanziale consistente nella possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza. Tale pericolo deve essere oggetto di autonoma valutazione dinamica e prognostica, non potendo essere desunto automaticamente dalla mera esistenza della denuncia o del procedimento penale.
È il reato di rissa contestato in relazione all’episodio posto a fondamento della misura questorile.
L’archiviazione per particolare tenuità del fatto non esclude l’integrazione della condotta, ma costituisce elemento rilevante nella valutazione della gravità dell’episodio, della bassa intensità del dolo, dell’episodicità del comportamento e dell’assenza di abitualità.
Impone una motivazione effettiva e sostanziale del provvedimento; per la misura di prevenzione, la motivazione deve comprendere anche la valutazione della pericolosità derivante dalla condotta.
Invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e ai vizi del procedimento; il relativo motivo subordinato è stato assorbito.
Massime di principio
- L’applicazione della misura prevista dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 richiede non soltanto la denuncia del destinatario per uno dei reati indicati dalla norma, ma anche una motivata valutazione del pericolo per la sicurezza derivante dalla condotta.
- La pericolosità rilevante ai fini dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 deve essere apprezzata in modo dinamico e prognostico, considerando sia l’episodio concreto sia la possibilità di ulteriori condotte idonee a compromettere la sicurezza pubblica.
- La mera esposizione dei fatti posti a fondamento della denuncia o del procedimento penale non assolve l’obbligo motivazionale relativo alla pericolosità attuale e futura del destinatario della misura.
- L’archiviazione per particolare tenuità del fatto non esclude automaticamente la riferibilità della condotta all’indagato né l’integrazione del reato, ma gli elementi valorizzati dal giudice penale per riconoscere la particolare tenuità devono essere considerati dall’amministrazione nella valutazione della gravità dell’episodio e della pericolosità del soggetto.
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