Cassazione Civile, Ordinanza n. 32972/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui un lavoratore aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole e la Corte d'appello, in riforma, aveva respinto le domande proposte nei confronti di due società, ritenendo insussistenti sia una codatorialità riconducibile a un centro unico di imputazione del rapporto, sia un rapporto contrattuale fittizio, e qualificando genuino l'appalto di servizi di trasporto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di responsabilità solidale in materia di appalto, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato la domanda ex artt. 1676 e 1677 c.c.; con il secondo ha censurato la sentenza per motivazione apparente, deducendo la nullità della decisione ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; con il terzo ha lamentato difetto di motivazione e violazione degli artt. 116, 232 e 416 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non avesse spiegato il proprio dissenso rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda subordinata di responsabilità solidale non fosse stata riproposta in modo specifico in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e quindi dovesse ritenersi rinunciata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente: la Corte territoriale si era limitata a enunciare principi astratti senza collegarli alle risultanze probatorie e senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altro giudice, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte non accoglie la censura sul punto perché la domanda non risultava riproposta specificamente in appello.
invocato dal ricorrente quale base della pretesa responsabilità del committente nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore.
invocato dal ricorrente insieme all'art. 1676 c.c. a fondamento della domanda subordinata di responsabilità solidale nell'appalto di servizi.
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di solidarietà nei rapporti di appalto.
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di solidarietà nei rapporti di appalto.
indicata come norma processuale di deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizi motivazionali.
la Corte afferma che la domanda subordinata non esaminata in primo grado deve essere riproposta specificamente in appello, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
utilizzato per fondare il vizio di motivazione apparente, in quanto la motivazione deve superare il minimo costituzionale.
invocato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice d'appello.
invocato nel terzo motivo in relazione alla valutazione probatoria.
invocato nel terzo motivo in relazione al regime di allegazione e difesa nel rito del lavoro.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dalle Sezioni unite come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- La domanda subordinata non esaminata in primo grado, se la parte è risultata vittoriosa sulla domanda principale, deve essere riproposta in appello in modo specifico e inequivoco; un generico richiamo alle difese svolte non basta a impedire la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, si limita a formule astratte o a richiami giurisprudenziali senza confrontarsi con le risultanze di causa e senza rendere percepibile il ragionamento decisorio; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
- Il giudice d'appello che riformi la decisione di primo grado deve indicare gli elementi concreti su cui fonda il dissenso e spiegare la diversa valutazione delle prove, altrimenti la decisione è censurabile per anomalia motivazionale.
- Quando il vizio di motivazione apparente travolge la sentenza impugnata, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione cassata.
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