Cassazione Civile, Ordinanza n. 29410/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2005, emessa a seguito di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato su un maggior reddito desunto da un apporto patrimoniale di euro 250.000 effettuato dal contribuente in favore della propria società. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto la domanda ritenendo illegittimo l'accertamento per mancato contraddittorio preventivo. In un primo giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio, affermando che per tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non era necessario e rilevando altresì che la CTR non si era pronunciata sulla dedotta violazione dell'onere probatorio ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, avendo inoltre ragionato su un periodo di riferimento per gli incrementi patrimoniali diverso da quello ritenuto corretto. Riassunto il giudizio, la CTR ha poi ribadito che, trattandosi di accertamento per il 2005, doveva applicarsi la disciplina previgente dell'art. 38, comma 5, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti nell'anno dell'investimento e nei quattro anni precedenti, sicché l'Ufficio non poteva considerare investimenti del 2006-2009. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, sostenendo che la CTR non si era conformata al dictum rescindente della precedente ordinanza e che gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo 2006-2009 dovevano comunque essere ricondotti anche al reddito del 2005, oggetto dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti, e ha ritenuto che la CTR si fosse effettivamente conformata al precedente dictum di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che, per l'accertamento sintetico relativo all'anno 2005, la versione allora vigente dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 prevede una presunzione iuris tantum favorevole al contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, in quote costanti, restando salva la prova contraria del contribuente circa la provenienza da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Poiché la CTR aveva applicato tale regola, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato; conseguentemente l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi patrimoniali e induttivi
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
nella formulazione applicabile ratione temporis, introduce una presunzione iuris tantum per cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti nell'anno dell'investimento e nei quattro anni precedenti, in quote costanti, salva prova contraria del contribuente
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, senza poter rimettere in discussione l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti
indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato come norma che ha modificato la disciplina dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può sovvertire l'accertamento fattuale già compiuto nel processo.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la disciplina previgente dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 consente di presumere che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata finanziata con redditi conseguiti nell'anno dell'investimento e nei quattro anni precedenti, in misura costante.
- La presunzione prevista dall'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 è relativa: il contribuente può vincerla dimostrando che il maggior reddito deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- Quando la decisione di rinvio applica correttamente il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, la doglianza che ne assuma la violazione è infondata.
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