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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25130/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP di Roma un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 10, comma 335, L. 311/2004, con il quale erano state attribuite nuove classi e, per una unità immobiliare, una nuova categoria, con incremento delle rendite catastali. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile perché la notifica dell'impugnazione, eseguita tramite operatore postale privato (Nexive), era stata ritenuta inesistente. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo operatori postali privati e, in subordine, l'erroneità della qualificazione dell'inesistenza anziché della nullità sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione dell'appellato.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha precisato che la notifica dell'atto giudiziario eseguita da operatore postale privato senza titolo abilitativo nel periodo considerato è nulla e non inesistente; tuttavia, nel caso concreto, nel fascicolo non risultava alcuna documentazione idonea a provare la data di ricezione dell'appello da parte del destinatario, con conseguente mancanza di prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione. Ne ha quindi tratto la conclusione che l'appello era comunque inammissibile per tardività. Poiché la CTR era pervenuta al medesimo dispositivo, seppur con diversa motivazione, la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso dell'Agenzia rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del mercato postale e l'entrata in vigore della disciplina del 2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione del destinatario, ma tale sanatoria non elimina il problema della prova della tempestiva consegna dell'atto all'operatore quando manchi certezza legale della data di spedizione o ricezione.
  • Chi impugna ha l'onere di fornire prova della tempestività della notificazione o del deposito dell'atto impugnato; in mancanza di documentazione idonea, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
  • Quando la decisione impugnata perviene correttamente al dispositivo, la Cassazione può confermarla anche se la motivazione adottata dal giudice di merito è errata, purché la statuizione finale sia comunque giustificata da diversa ragione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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