Sentenza del 28/10/2016 n. 21869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). Secondo l'Amministrazione, l'indicazione generica delle rimanenze di magazzino, priva del dettaglio per quantità e valore, e la forte diminuzione della redditività dell'impresa tra il 2001 e il 2002 costituivano elementi sufficienti per un accertamento analitico-induttivo e per la rettifica del reddito da Euro 1.682,00 a Euro 315.700,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il motivo. Ha riconosciuto che l'indicazione generica delle rimanenze può, in astratto, legittimare un accertamento analitico-induttivo, perché può mettere in dubbio la completezza e l'attendibilità della contabilità. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice d'appello aveva accertato che i valori delle rimanenze iniziali e finali risultavano certi dai bilanci e dalla continuità contabile tra gli esercizi. L'accertamento dell'Ufficio si fondava quindi soltanto sulla presunta antieconomicità, che non era stata dimostrata attraverso elementi gravi, precisi e concordanti né mediante una valutazione adeguatamente diacronica e comparativa della redditività. La Corte ha inoltre ritenuto che l'Agenzia, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, tentasse di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. L'avviso di accertamento è rimasto annullato e l'Agenzia è stata condannata a rifondere al curatore le spese processuali, liquidate in Euro 5.500,00, oltre al 15% per spese forfetarie.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo
La genericità o inattendibilità della contabilità può consentire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito, ma la pretesa deve essere sostenuta da elementi probatori idonei e da presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59
La valutazione delle rimanenze finali va compiuta per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore
La norma valorizza il principio di continuità dei valori di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le relative variazioni incidono sulla determinazione del reddito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
Principio delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
Le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto
L'accertamento presuntivo richiede un collegamento logico, ragionevole e sufficientemente probabile tra gli elementi noti e il maggior reddito contestato; un singolo dato ambiguo o una mera anomalia economica non sono necessariamente sufficienti.
Massime di principio
- La mancata analitica descrizione delle rimanenze può giustificare l'avvio di un accertamento analitico-induttivo, ma non determina automaticamente la fondatezza della maggiore imposta: l'Ufficio deve dimostrare concretamente l'inattendibilità dei valori contabili.
- La presunta antieconomicità dell'impresa deve essere valutata in modo complessivo e diacronico, mediante più indici e il confronto con la struttura patrimoniale, i ricavi, il reddito operativo e l'andamento degli esercizi; la sola riduzione del reddito non è di regola sufficiente.
- La presenza di perdite o di una bassa redditività può essere compatibile con una situazione economica reale e con il successivo fallimento, e non costituisce necessariamente prova di ricavi occultati.
- Quando il giudice di merito ritiene attendibili i dati contabili e motiva adeguatamente la decisione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- In situazioni analoghe, il contribuente o il curatore dovrebbe documentare la continuità delle rimanenze tra gli esercizi, la corrispondenza con i bilanci e le concrete ragioni economiche della bassa redditività; l'Amministrazione, invece, deve collegare tali anomalie a presunzioni specifiche e convergenti di maggiori ricavi.
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