Cassazione Civile, Ordinanza n. 32440/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta in origine davanti al Tribunale, di accertamento negativo della legittimazione passiva del consorzio rispetto al credito di ANAS per la restituzione di euro 9.239.089,76, somma pagata in base a un lodo arbitrale poi definitivamente annullato. Il consorzio sosteneva di aver operato solo in nome e per conto della consorziata affidataria esclusiva dei lavori, con conseguente applicazione della contemplatio domini e attribuzione dell’obbligo restitutorio alla sola consorziata, non al consorzio. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c. perché privo di specificità e non diretto a censurare la ratio decidendi del primo giudice, che aveva ritenuto il consorzio, qualificato come consorzio con rilevanza esterna, solidalmente responsabile verso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 2615, comma 2, c.c.; aveva inoltre osservato, in via ulteriore, che dagli atti non risultava una spendita del nome della consorziata, ma un agire del consorzio in proprio, pur nell’interesse della consorziata. Con il ricorso per cassazione il consorzio denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., degli artt. 1388 e 1322 c.c. in relazione agli artt. 2615 e 2602 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando la mancata considerazione del principio della contemplatio domini e sostenendo di avere agito come mero rappresentante della consorziata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con la autonoma ratio dell’inammissibilità per difetto di specificità dell’appello e, comunque, con la ulteriore ratio di merito fondata sull’assenza di prova dell’agire in nome della consorziata; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre che alle ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte d’appello di Napoli e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile anche il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi autonoma posta a base della decisione impugnata, ossia la mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., e non si confrontasse nemmeno con la seconda autonoma ragione di rigetto nel merito, fondata sulla mancata prova che il consorzio avesse agito in nome della consorziata. Ha inoltre applicato la soccombenza, condannando il ricorrente alle spese di lite, a un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione di primo grado; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del gravame.
Il ricorrente per cassazione deve indicare e, se necessario, trascrivere o riassumere il contenuto degli atti processuali rilevanti per consentire il controllo della Corte.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rappresentanza e la spendita del nome della consorziata; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole per difetto di prova del presupposto fattuale.
Richiamato nel motivo insieme alla rappresentanza e alla disciplina consortile; non ha inciso sull'esito per mancata censura delle rationes decidendi.
Il consorzio con attività esterna risponde solidalmente verso i terzi/stazione appaltante per le obbligazioni assunte nell'esecuzione dell'attività.
Richiamato nel motivo in relazione alla disciplina del consorzio; non è stato ritenuto decisivo ai fini della cassazione.
È stata seguita la procedura di proposta di definizione anticipata e, in caso di inammissibilità, sono stati applicati i relativi effetti sanzionatori.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza sull'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; è sufficiente che una sola di esse resti non censurata perché la decisione resista.
- L'impugnazione di una declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. richiede la specifica dimostrazione della chiarezza e puntualità dei motivi di gravame, anche mediante adeguata riproduzione o sintesi degli atti rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione il richiamo formale a norme sostanziali è insufficiente se non viene spiegato in che modo esse siano state erroneamente applicate rispetto alla concreta ratio della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione anche sull'assenza di prova di un fatto decisivo, il ricorrente deve contestare specificamente tale accertamento; la mera riproposizione della propria tesi è inidonea.
- Il consorzio con attività esterna può rispondere verso il terzo in via solidale per le obbligazioni connesse all'attività svolta, salvo prova contraria idonea a dimostrare un diverso assetto dei rapporti e della spendita del nome.
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