Cassazione Penale, Ordinanza n. 15378/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Milano resa in giudizio direttissimo e con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 4.500 di multa per il reato in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, con confisca e distruzione della sostanza e degli oggetti sequestrati. Con ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva due motivi entrambi qualificati come violazione di legge per omessa declaratoria di non punibilità ex art. 129, comma 1, c.p.p.: per il capo A sosteneva che il fatto non sussistesse; per il capo B sosteneva analogamente che il fatto non sussistesse. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento impugnata con ricorso proposto dopo il 3 agosto 2017, i motivi ammissibili sono soltanto quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure formulate, invece, investivano il merito del patto accettato e quindi risultavano estranee ai limiti legali del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e che, per i ricorsi proposti dal 3 agosto 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifici vizi. Poiché i motivi dedotti riguardavano la pretesa insussistenza dei fatti e la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p., essi non rientravano nei limiti del ricorso ammesso contro il patteggiamento. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nel patteggiamento, il controllo ex art. 129 c.p.p. richiede motivazione specifica solo se dagli atti emergano concreti elementi in favore di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente dare conto, anche implicitamente, dell'esito negativo della verifica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicata come norma incriminatrice del capo A, in materia di stupefacenti.
indicata come norma incriminatrice del capo B, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento.
richiamato come parametro per la verifica della non punibilità e delle cause di proscioglimento immediato.
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
non citato espressamente nel testo fornito.
L. n. 103/2017, art. 1, comma 51
richiamata per il regime temporale dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento proposti dal 3 agosto 2017.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i ricorsi proposti dal 3 agosto 2017, il sindacato di legittimità è ristretto ai soli vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono ammissibili censure che mirano a rimettere in discussione il merito dell'accordo sulla pena o la responsabilità già concordata.
- Nel patteggiamento, la deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se il ricorrente indica concreti elementi già risultanti dagli atti o dalle allegazioni delle parti idonei a far emergere una causa di non punibilità; in mancanza, è sufficiente una motivazione anche implicita del giudice sulla negativa verifica.
- Chi accetta il patto processuale rinuncia a contestare l'accusa nei limiti incompatibili con la natura negoziale del rito; di conseguenza, non possono essere proposte in cassazione doglianze che incidono sul contenuto sostanziale dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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