Cassazione Civile, Ordinanza n. 28540/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzi acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare: un soggetto aveva ottenuto l'aggiudicazione di un immobile in sede esecutiva e, successivamente, aveva avviato l'esecuzione per il rilascio del bene in forza del decreto di trasferimento. Due terze acquirenti dell'immobile proponevano opposizione all'esecuzione, deducendo di aver acquistato il bene con atto di compravendita trascritto anteriormente alla trascrizione del decreto di trasferimento e sostenendo che il pignoramento era stato cancellato a seguito di ordinanza di estinzione del processo esecutivo, poi formalmente cancellata nei registri immobiliari. Il ricorrente, nel ricorso per cassazione, censurava la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 632, comma 2, c.p.c., degli artt. 2643 e 2644 c.c. e dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse applicato la regola della priorità delle trascrizioni, anziché la disciplina speciale che tutela l'aggiudicatario anche in caso di estinzione del processo esecutivo, sostenendo che la sua posizione fosse assistita da tutela erga omnes e che gli atti dispositivi successivi del debitore o del terzo non gli fossero opponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione sostanziale. La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, era divenuta definitiva altra decisione della Corte d'appello di Roma, confermata dalla Cassazione, relativa alla stessa vicenda sostanziale e alla medesima pretesa di rilascio del medesimo immobile. Poiché quel giudicato aveva già escluso il diritto del ricorrente di ottenere il rilascio nei confronti delle resistenti, la nuova impugnazione era preclusa dal divieto di ne bis in idem. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza era prospettata come violazione di legge sostanziale, ma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente come norma che, secondo la sua tesi, avrebbe dovuto preservare gli effetti dell'aggiudicazione nonostante l'estinzione della procedura esecutiva.
Richiamato per il sistema della trascrizione degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte d'appello come regola generale di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa mediante priorità della trascrizione.
art. 187-bis disp. att. c.p.c.
Invocato dal ricorrente come norma speciale posta a tutela dell'aggiudicatario nell'espropriazione forzata, anche in caso di estinzione del processo esecutivo.
Citate le vicende del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.
Richiamato per il rito camerale e per la riserva della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione sostanziale preclude la riproposizione della domanda o dell'impugnazione, rendendo inammissibile il ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem.
- Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione, quando risulti da una precedente sentenza passata in giudicato, compresa una pronuncia della stessa Corte di cassazione.
- Quando sopravviene un giudicato esterno incompatibile con la domanda proposta, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →