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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12538/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 2 e 4 c.p.), contestando in particolare: 1) la carenza di riscontri alle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia (Salvatore Scavone, Filippo Scordino, Antonino Sanfilippo, Michael Agatino Sanfilippo, Salvatore Sam Privitera) e la loro appartenenza alla famiglia ‘Nizza’ ostile alla famiglia ‘Saitta’; 2) la contraddittorietà delle dichiarazioni che descrivono il ricorrente sia come capo sia come mero esecutore di ordini veicolati da suocera/moglie; 3) l'assenza di indicazione dei nomi degli associati e la mancanza di pregresse condanne per reati associativi; 4) la mancata prova della natura "armata" dell'associazione ai sensi del comma 4 dell'art. 416-bis. Il ricorso è stato proposto nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) i rescontri esterni possono consistere anche in dichiarazioni di altri collaboratori (principio della libertà dei riscontri ex art. 192, comma 3 c.p.p.) e che le cinque dichiarazioni convergenti, non provenendo dalla stessa fonte, si riscontrano reciprocamente; b) un episodio documentato (incontro con esponente del clan Nizza) costituisce riscontro non dichiarativo a sostegno delle dichiarazioni; c) la provenienza dei collaboratori da famiglia diversa non invalida la loro attendibilità, posto il grado di conoscenza delle dinamiche tra famiglie rivali; d) la presunta contraddittorietà tra ruolo di comando e il fatto che ordini siano veicolati tramite donne non è incompatibile logicamente e anzi è coerente con la descrizione della leadership derivante dal legame familiare; e) il fatto che il ricorrente non abbia condanne pregresse non è rilevante quando gli indizi provengono da fonti investigative emergenti; f) la censura relativa all'aggravante "associazione armata" è inammissibile per carenza di interesse, perché la sua esclusione non inciderebbe sulla misura cautelare (termine di custodia e presunzione di adeguatezza non muterebbero). Conseguentemente la custodia cautelare è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    E' il capo d'imputazione centrale: l'ordinanza e la decisione valutano l'appartenenza all'associazione mafiosa e la qualificazione di capo (comma 2) e dell'eventuale aggravante della natura "armata" (comma 4). La corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per l'applicazione della misura, mentre ha giudicato irrilevante ai fini cautelari la contestazione dell'aggravante armata.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Il principio della "libertà dei riscontri": la Corte ha affermato che i riscontri esterni alle dichiarazioni di un collaboratore possono essere anche le dichiarazioni di altri collaboratori e che "altri elementi di prova" sono ammissibili in vario genere e natura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi del ricorso nei termini strettamente necessari; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Regola la custodia cautelare in carcere: la Corte ha richiamato come la presenza dell'aggravante non influisca sui termini massimi della custodia cautelare previsti per il reato contestato.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per reati gravi; la Corte ha ritenuto che tale presunzione sussista anche a prescindere dall'esistenza di aggravanti come quella armata.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare i delitti che permettono i termini di custodia dell'art. 303: la Corte ha osservato che il delitto di associazione mafiosa rientra tra quelli che giustificano i termini di custodia indicati.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    E' citato perché il ricorrente ha precedenti per un reato di stupefacenti (art. 74), ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di condanne per associazione mafiosa non escluda la valutazione degli elementi probatori emergenti dall'indagine.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di ammissibilità: la Corte osserva che manca interesse all'impugnazione quando la censura non può produrre un vantaggio pratico per l'impugnante.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per adempimenti conseguenti alla decisione, cui la Corte ha rinviato la cancelleria.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori convergenti possono costituire reciproco riscontro anche se provengono da rami diversi dello stesso contesto criminoso: la giurisprudenza ammette la "libertà dei riscontri".
  • Elementi non dichiarativi (es. incontro documentato tra esponenti di fazioni) possono essere valutati come riscontri a conferma delle dichiarazioni dei collaboratori.
  • La semplice appartenenza o legami familiari con vertici del sodalizio non sono, di per sé, prova unica dell'appartenenza; tuttavia possono spiegare la posizione di vertice se corroborati da fonti investigative specifiche.
  • La critica processuale basata su scelte istruttorie non effettuate (es. non aver sentito un collaboratore ritenuto idoneo) è spesso inammissibile se si fonda su congetture; il giudice della cautela ha ampia discrezionalità motivazionale.
  • Impugnazioni dirette soltanto alla configurabilità di circostanze aggravanti (es. "associazione armata") sono prive di interesse quando l'eliminazione dell'aggravante non modifichi la misura cautelare o la sua durata: l'interesse concreto è condizione di ammissibilità.
  • L'assenza di precedenti penali specifici per il reato contestato non impedisce che risultino gravi indizi dall'attività investigativa, che possono giustificare misure cautelari.

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