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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40790/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: omissione/insufficiente valutazione delle censure di merito sollevate in appello (in particolare il presunto contratto di affidamento con la società Celabet.it e la presunta autorizzazione che avrebbe consentito ricariche e apertura di conti gioco); lacuna probatoria sulla circostanza che la giocata fosse stata effettuata su conto di un terzo e mancata produzione degli scontrini; illogicità della conclusione che la mera presenza del titolare nel locale dimostrerebbe la sua consapevolezza e partecipazione; errata applicazione della norma penale (si chiedeva la riqualificazione nella contravvenzione prevista dall'art. 1, ultimo capoverso, L. 401/1989 anziché nel delitto ex art. 4, comma 4-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile perché mira a una riconsiderazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito senza il necessario confronto puntuale con la motivazione impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché propone una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità; il terzo è stato invece ritenuto infondato sul piano sostanziale: la Corte ha confermato che i fatti sono stati correttamente qualificati come attività di intermediazione e raccolta diretta di scommesse in assenza di autorizzazione, integrando il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989, e non la contravvenzione di cui all'art. 1. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di responsabilità e la pena precedentemente determinata dalla Corte d'appello (sanzione detentiva e multa come da sentenza d'appello) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis

    La Corte interpreta la norma come punente l'attività di raccolta e intermediazione di scommesse senza la prescritta concessione/autorizzazione; integra il reato quando l'operatore svolge attività di raccolta diretta e intermediazione (non una mera trasmissione a un operatore estero)

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1 (ultimo capoverso)

    La norma che prevede la contravvenzione è distinta dalla fattispecie di intermediazione: la Corte ritiene che, quando sussiste attività organizzata di raccolta mediante collegamento a bookmaker esteri, opera il delitto di cui all'art. 4, comma 4-bis e non la contravvenzione prevista dall'art. 1

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 88

    L'art. 88 T.U.L.P.S. è richiamato per affermare che l'autorizzazione di polizia può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati; ciò evidenzia il limite al quale l'autorizzazione posseduta dal titolare non legittima attività di intermediazione per conto di terzi

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici perché non hanno svolto un confronto argomentato con la motivazione impugnata

  • Codice di procedura penale, art. 581

    Principio richiamato sul requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve compiere una critica argomentata e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato nel quadro delle deduzioni difensive concernenti la partecipazione: la Corte ha valutato i profili di consapevolezza e concorso sulla base degli elementi probatori

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Richiamato in connessione alle critiche sulla motivazione: sottolinea il diritto a una sentenza motivata, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e coerente

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione globale del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata
  • La titolarità di una autorizzazione o di un contratto di promozione non legittima automaticamente attività di intermediazione o la messa a disposizione di conti gioco di terzi; l'attività concreta svolta (raccolta diretta, uso di conti di terzi, incasso e riscossione) è determinante per la qualificazione
  • Per integrare il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 è richiesta un'attività di intermediazione o raccolta organizzata; la mera trasmissione di puntate a un operatore estero può non essere sufficiente
  • Elementi materiali come ricevute/codici fiscali non intestati, presenza di strumenti per stampa e riscossione nel locale e dichiarazioni dello scommettitore possono concorrere a formare una solida prova di raccolta/intermediazione
  • La richiesta di riqualificazione in una fattispecie meno grave (contravvenzione) richiede una concreta dimostrazione che le modalità operative rientrino nella disciplina più lieve; argomentazioni generiche non sono sufficienti
  • In sede di impugnazione è fondamentale il confronto argomentato con le ragioni della sentenza impugnata: critiche non puntualizzate sono dichiarate inammissibili

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