Cassazione Penale, Sentenza n. 40790/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: omissione/insufficiente valutazione delle censure di merito sollevate in appello (in particolare il presunto contratto di affidamento con la società Celabet.it e la presunta autorizzazione che avrebbe consentito ricariche e apertura di conti gioco); lacuna probatoria sulla circostanza che la giocata fosse stata effettuata su conto di un terzo e mancata produzione degli scontrini; illogicità della conclusione che la mera presenza del titolare nel locale dimostrerebbe la sua consapevolezza e partecipazione; errata applicazione della norma penale (si chiedeva la riqualificazione nella contravvenzione prevista dall'art. 1, ultimo capoverso, L. 401/1989 anziché nel delitto ex art. 4, comma 4-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile perché mira a una riconsiderazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito senza il necessario confronto puntuale con la motivazione impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché propone una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità; il terzo è stato invece ritenuto infondato sul piano sostanziale: la Corte ha confermato che i fatti sono stati correttamente qualificati come attività di intermediazione e raccolta diretta di scommesse in assenza di autorizzazione, integrando il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989, e non la contravvenzione di cui all'art. 1. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di responsabilità e la pena precedentemente determinata dalla Corte d'appello (sanzione detentiva e multa come da sentenza d'appello) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis
La Corte interpreta la norma come punente l'attività di raccolta e intermediazione di scommesse senza la prescritta concessione/autorizzazione; integra il reato quando l'operatore svolge attività di raccolta diretta e intermediazione (non una mera trasmissione a un operatore estero)
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1 (ultimo capoverso)
La norma che prevede la contravvenzione è distinta dalla fattispecie di intermediazione: la Corte ritiene che, quando sussiste attività organizzata di raccolta mediante collegamento a bookmaker esteri, opera il delitto di cui all'art. 4, comma 4-bis e non la contravvenzione prevista dall'art. 1
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 88
L'art. 88 T.U.L.P.S. è richiamato per affermare che l'autorizzazione di polizia può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati; ciò evidenzia il limite al quale l'autorizzazione posseduta dal titolare non legittima attività di intermediazione per conto di terzi
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici perché non hanno svolto un confronto argomentato con la motivazione impugnata
Codice di procedura penale, art. 581
Principio richiamato sul requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve compiere una critica argomentata e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata
Codice penale, art. 110
Richiamato nel quadro delle deduzioni difensive concernenti la partecipazione: la Corte ha valutato i profili di consapevolezza e concorso sulla base degli elementi probatori
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamato in connessione alle critiche sulla motivazione: sottolinea il diritto a una sentenza motivata, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e coerente
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione globale del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata
- La titolarità di una autorizzazione o di un contratto di promozione non legittima automaticamente attività di intermediazione o la messa a disposizione di conti gioco di terzi; l'attività concreta svolta (raccolta diretta, uso di conti di terzi, incasso e riscossione) è determinante per la qualificazione
- Per integrare il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 è richiesta un'attività di intermediazione o raccolta organizzata; la mera trasmissione di puntate a un operatore estero può non essere sufficiente
- Elementi materiali come ricevute/codici fiscali non intestati, presenza di strumenti per stampa e riscossione nel locale e dichiarazioni dello scommettitore possono concorrere a formare una solida prova di raccolta/intermediazione
- La richiesta di riqualificazione in una fattispecie meno grave (contravvenzione) richiede una concreta dimostrazione che le modalità operative rientrino nella disciplina più lieve; argomentazioni generiche non sono sufficienti
- In sede di impugnazione è fondamentale il confronto argomentato con le ragioni della sentenza impugnata: critiche non puntualizzate sono dichiarate inammissibili
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