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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33431/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello con lama estraibile, successivamente sequestrato, in un fatto avvenuto a Crotone il 18 agosto 2020. La Corte di appello aveva accolto solo parzialmente l'appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità penale. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva, in sostanza, violazione di legge e vizi di motivazione, ma la Corte rileva che le censure sollecitano una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità; inoltre il ricorrente non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, si contestava implicitamente la sussistenza del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che la Corte territoriale aveva escluso valorizzando il contesto concreto e la non occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sia sulla sussistenza del reato di porto abusivo di arma da taglio, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Integra il reato di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio il portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello; ai fini della tipicità è irrilevante la lunghezza della lama, dopo l'abrogazione della disciplina regolamentare che collegava la liceità del porto alle misure della lama.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione anche implicita, purché desumibile da una valutazione complessiva delle circostanze concrete e degli indici di cui all'art. 133, primo comma, c.p.; nel caso concreto è stata esclusa per il contesto dell'azione e la non occasionalità della condotta.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È richiamato come parametro per la valutazione complessiva della fattispecie ai fini della particolare tenuità del fatto, in particolare con riferimento a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure che, pur formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito.
  • Per il reato di porto abusivo di arma o strumento da punta o da taglio, la verifica della tipicità non dipende dalla sola lunghezza della lama, essendo sufficiente il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo di un coltello rientrante nella categoria vietata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche con motivazione implicita, purché dal complesso della sentenza emerga una valutazione coerente delle circostanze concrete e dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con situazioni che evidenzino non occasionalità della condotta e un contesto fattuale che ne accresca il disvalore complessivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi processuali.

Come è indicizzato

RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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