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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33423/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/04/2025 del tribunale di sorveglianza di Roma. Dal testo non emergono i contenuti specifici delle censure mosse contro il provvedimento, ma risulta che, nelle more del giudizio di legittimità, egli è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena il 31 agosto 2025 dall'istituto penitenziario di Rebibbia N.C., a seguito di concessione della liberazione anticipata. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso era divenuto privo di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena nelle more del giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'adozione di provvedimenti accessori di condanna, applicando il principio secondo cui, quando la perdita di interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso e l'inammissibilità non dipende dalle cause di cui agli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non seguono né la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come parametro rispetto al quale la sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle ordinarie cause di inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come parametro rispetto al quale la sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle ordinarie cause di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, il ricorrente perda l'interesse concreto e attuale alla decisione per fatti sopravvenuti, come l'intervenuta espiazione della pena.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza di interesse e non dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non devono essere irrogate le conseguenze accessorie della condanna, ossia né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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