Cassazione Penale, Ordinanza n. 33423/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/04/2025 del tribunale di sorveglianza di Roma. Dal testo non emergono i contenuti specifici delle censure mosse contro il provvedimento, ma risulta che, nelle more del giudizio di legittimità, egli è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena il 31 agosto 2025 dall'istituto penitenziario di Rebibbia N.C., a seguito di concessione della liberazione anticipata. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso era divenuto privo di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena nelle more del giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'adozione di provvedimenti accessori di condanna, applicando il principio secondo cui, quando la perdita di interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso e l'inammissibilità non dipende dalle cause di cui agli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non seguono né la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
Richiamato come parametro rispetto al quale la sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle ordinarie cause di inammissibilità.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato come parametro rispetto al quale la sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle ordinarie cause di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, il ricorrente perda l'interesse concreto e attuale alla decisione per fatti sopravvenuti, come l'intervenuta espiazione della pena.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza di interesse e non dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non devono essere irrogate le conseguenze accessorie della condanna, ossia né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33420/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33421/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33424/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33426/2025 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →