Cassazione Penale, Ordinanza n. 33424/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato, per quanto qui rileva, la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 681 c.p., limitandosi a riformare la decisione solo quanto alla concessione del beneficio della non menzione. Nel ricorso vengono dedotti l'insussistenza del reato contestato e il travisamento ovvero la errata valutazione delle prove, ma le censure sono formulate in termini sostanzialmente fattuali e si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché le doglianze riproducevano questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione ampia, congrua e non contraddittoria. Poiché i motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione estranea al giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È il reato oggetto di conferma in appello; la Corte di cassazione non ne riesamina il merito, rilevando che le censure difensive mirano solo a contestarne in fatto la sussistenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali o di travisamento della prova, chieda in realtà una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio già scrutinato nei gradi di merito.
- La mera reiterazione in sede di legittimità delle medesime doglianze già disattese dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia ampia, congrua e immune da contraddizioni, non integra un vizio denunciabile in cassazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione degli elementi di prova e delle risultanze processuali, essendo limitato al controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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