Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguardava il diniego del riconoscimento della continuazione tra diversi reati già oggetto di sentenze di condanna in esecuzione. Il ricorrente contestava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo che aveva escluso la configurabilità del medesimo disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, c.p. La Corte rileva però che i motivi erano generici e, in sostanza, miravano a ottenere una rilettura del materiale probatorio e delle sentenze in esecuzione, senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione. Il giudice aveva valorizzato la distanza temporale tra i fatti, il diverso contesto criminale e la diversità dei concorrenti, salvo un solo soggetto comune, per concludere che i reati derivavano da autonome risoluzioni criminose.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impostazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era ravvisabile la continuazione tra i reati indicati nell'istanza, perché mancava la prova di una programmazione originaria, sia pure nelle linee generali, anche dei fatti successivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la continuazione richiede che i diversi reati siano stati programmati, almeno nelle linee generali, sin dall'origine; l'assenza di tale programmazione, specie in presenza di distanza temporale e contesti criminali diversi, esclude il riconoscimento del vincolo.
richiamato solo per descrivere il diverso contesto criminale in cui erano maturati alcuni dei reati, legati a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra più reati presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso originario, desumibile da elementi concreti che indichino una programmazione almeno generica dei fatti successivi.
- La notevole distanza temporale tra i reati, unitamente alla diversità del contesto criminale e dei concorrenti coinvolti, può costituire indice ostativo al riconoscimento della continuazione.
- Quando il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione si limita a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio senza evidenziare vizi logici manifesti della decisione impugnata, esso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33420/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33421/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33423/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33424/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33426/2025 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →