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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, deducendo la mancata declaratoria della prescrizione del reato contravvenzionale a lui ascritto. Sosteneva che, alla data della sentenza di appello, il termine prescrizionale fosse già maturato per un fatto commesso il 6 agosto 2018. La Corte di cassazione ha invece ritenuto manifestamente infondato il motivo, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione il regime prescrizionale più favorevole introdotto dalla legge n. 103 del 2017, e non quello successivamente introdotto dalle riforme Bonafede e Cartabia. Ne deriva che, nel caso concreto, la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 159, comma 2, c.p.

    Per i reati commessi nel periodo indicato, il regime prescrizionale applicabile è quello risultante dalla legge n. 103 del 2017, considerata più favorevole rispetto alle successive riforme, con sospensioni della prescrizione nei giudizi di appello e di cassazione.

  • l. n. 103/2017

    È la disciplina ritenuta più favorevole e quindi applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 in tema di prescrizione.

  • l. n. 3/2019

    È richiamata come riforma successiva che, in materia di prescrizione, prevede una disciplina deteriore rispetto alla legge n. 103/2017.

  • l. n. 134/2021

    È richiamata come riforma successiva che, in materia di prescrizione, prevede una disciplina deteriore rispetto alla legge n. 103/2017.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ai fini della prescrizione va applicata la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
  • Le riforme successive in materia di prescrizione non si applicano in modo peggiorativo ai fatti commessi nel suddetto arco temporale quando risulti più favorevole il regime previsto dall'art. 159, comma 2, c.p. come novellato nel 2017.
  • Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, alla luce del regime normativo applicabile al fatto, il termine estintivo non era ancora maturato al momento della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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