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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33420/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che, a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, somma commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato condannato in primo grado per il reato di riciclaggio e, in appello, definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della sanzione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha denunciato violazione di legge, lamentando che la Corte di appello non avesse valutato una istanza di sostituzione della pena detentiva e che egli non fosse stato informato della possibilità di ottenere tale sostituzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione non era stata oggetto dell'accordo sulla pena liberamente proposto dall'imputato e accettato nei termini da lui stessi scelti; inoltre, la possibilità della sostituzione della pena era già prevista dall'ordinamento e doveva essere conosciuta dal ricorrente indipendentemente da sollecitazioni dell'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Il concordato sulla pena in appello è un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti; una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato in cassazione, salvo il caso di illegalità della pena concordata.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La norma è richiamata come fonte introduttiva dell'istituto del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non ricavabile.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la misura della pena concordata, se la censura riguarda aspetti non compresi nell'accordo processuale originario.
  • Le questioni relative a benefici o sostituzioni della pena devono essere dedotte nell'ambito dell'accordo o comunque prima della sua definizione; non è consentito introdurle per la prima volta in cassazione quando la possibilità era già prevista dall'ordinamento.
  • Il sindacato di legittimità sul concordato sulla pena è ammesso solo in presenza di illegalità della pena concordata, non per una generica insoddisfazione successiva dell'imputato rispetto agli esiti del negozio processuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata anche in relazione al grado di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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