Cassazione Penale, Ordinanza n. 33421/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, liquidata in rapporto al grado di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per furto aggravato e uso indebito di carta di credito. Con il ricorso ha dedotto che il giudice non avrebbe considerato la possibile esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto la doglianza relativa alle cause di proscioglimento è un motivo non consentito.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma base del patteggiamento: la sentenza impugnata applica la pena concordata tra le parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Sono inammissibili i motivi di ricorso non consentiti dalla legge, come quelli relativi alla pretesa esistenza di cause di proscioglimento nel patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
La deduzione di cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi consentiti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è a motivi vincolati: sono deducibili solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento deducendo la mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso propone un motivo non consentito dalla legge, la Corte dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e applica le conseguenze economiche previste per la declaratoria di inammissibilità.
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