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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Due soggetti avevano promosso un giudizio ex art. 702 c.p.c. davanti al Tribunale di Taranto per ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un appartamento sito in Massafra. Sostenevano di essere stati immessi nel possesso del bene in forza di una scrittura privata del 2 settembre 1988 con cui il proprietario si era impegnato a trasferire l’immobile e a stipulare l’atto pubblico entro trenta giorni, e di avere pagato integralmente il prezzo, senza che poi fosse stato rogato il definitivo. Il convenuto non contestava la ricostruzione fattuale. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva; la Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1146 c.c. e 81 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente respinto la domanda senza esaminarla nel merito, nonostante la mancata contestazione del convenuto e il possesso ultraventennale dell’immobile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse invece esaminato la domanda sia sotto il profilo dell’usucapione ordinaria sia sotto quello dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., escludendone i presupposti perché la vicenda era stata ricostruita, anche dagli stessi ricorrenti, come trasferimento definitivo di proprietà e non come mera promessa di vendita; inoltre il ricorso risultava carente di specificità perché non trascriveva la scrittura privata né chiariva adeguatamente la censura sulla sua qualificazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la domanda di usucapione era stata effettivamente esaminata e respinta nel merito dalla Corte d’appello sia con riferimento all’usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. sia con riferimento all’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., perché mancavano i presupposti dell’altruità del bene e del titolo idoneo trascritto. Ha inoltre rilevato che la censura di legittimità era priva della necessaria specificità, poiché la diversa qualificazione della scrittura del 2.9.1988 come contratto preliminare era sviluppata solo nel corpo narrativo del ricorso e non come vera doglianza, e la scrittura non era stata nemmeno trascritta nei suoi passaggi essenziali. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese in cassazione. È stato infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per l’accertamento dell’usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull’usucapione ordinaria, ritenuta inapplicabile per difetto dei presupposti, in particolare perché il bene non risultava altrui secondo la ricostruzione fattuale assunta

  • art. 1146 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo di cassazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’esito

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sull’usucapione, senza che la censura superasse il vaglio di specificità

  • art. 1159 c.c.

    richiamato per l’usucapione abbreviata; la Corte ha escluso i relativi presupposti per mancanza di un titolo idoneo debitamente trascritto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve investire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre, solo nella parte narrativa del ricorso, una diversa qualificazione giuridica dei fatti se essa non è tradotta in una doglianza chiara e autosufficiente.
  • L’inammissibilità del ricorso può derivare dalla mancanza di specificità quando il ricorrente non trascrive gli atti o i documenti rilevanti nei passaggi essenziali, impedendo alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della censura.
  • In tema di usucapione, la domanda va respinta quando il giudice di merito escluda, sulla base della ricostruzione fattuale accolta, la ricorrenza dei presupposti dell’usucapione ordinaria o abbreviata; il ricorrente deve quindi contestare puntualmente la qualificazione del rapporto e i presupposti applicativi delle norme invocate.
  • L’usucapione abbreviata richiede, oltre al possesso, un titolo astrattamente idoneo al trasferimento e debitamente trascritto; in mancanza di tali requisiti la domanda non può essere accolta.
  • La mancata contestazione della controparte non esonera il ricorrente dall’onere di formulare un motivo di impugnazione preciso e autosufficiente contro la concreta motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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