Cassazione Civile, Ordinanza n. 21925/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del mediatore immobiliare di ottenere il pagamento della provvigione per la compravendita di un immobile, sostenendo di essere stato incaricato dal venditore e che l'affare si fosse concluso per effetto del suo intervento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto alla provvigione e condannando il venditore al pagamento di euro 2.500 oltre IVA e spese. In cassazione il venditore ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, sostenendo che il termine di dieci giorni non dovesse essere prorogato perché scadente di sabato; 2) ha denunciato nullità della sentenza d'appello per asserita incomprensibilità del dispositivo nella parte sulle spese; 3) ha lamentato violazione degli artt. 1755 e 1350 c.c., assumendo che esistesse un patto, desumibile dagli atti, che poneva il compenso del mediatore a carico del solo acquirente e liberava il venditore; 4) ha censurato l'interpretazione della scrittura privata di incarico, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato la volontà negoziale delle parti e il preteso accordo trilaterale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la proroga al primo giorno non festivo del termine che scade di sabato si applica anche alla costituzione in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, qualificando il vizio sul capo delle spese come mero errore materiale correggibile con il rimedio della correzione o della revocazione, non con il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: la censura sulla gratuità della mediazione era priva di supporto fattuale decisivo, e l'interpretazione della scrittura privata operata dal giudice di merito non era sindacabile in cassazione perché il ricorrente si era limitato a prospettare una lettura alternativa del contratto senza indicare specifici canoni ermeneutici violati o fatti decisivi omessi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica a tutti i termini processuali, anche perentori, compreso il termine per la costituzione in appello quando scade di sabato.
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini del procedimento davanti al tribunale, restando soggetta alla disciplina generale del computo dei termini.
L'appello non è inammissibile quando contiene l'indicazione delle parti della decisione impugnata oggetto di specifica critica e la relativa diversa riformulazione.
La duplice regolamentazione delle spese contenuta nel dispositivo, quando derivante da svista, integra un errore materiale e non una nullità della sentenza.
L'errore materiale della sentenza è emendabile mediante il procedimento di correzione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare si è concluso per effetto del suo intervento.
Il ricorrente lo invoca per sostenere la forma scritta di un patto derogatorio, ma la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati.
L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera rivalutazione del significato della scrittura.
La censura di legittimità può riguardare la violazione delle norme di interpretazione contrattuale, non la diversa lettura del fatto negoziale proposta dalla parte.
nel testo in vigore ratione temporis
Il sindacato è consentito solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La proroga al primo giorno non festivo del termine che scade di sabato si applica in via generale ai termini processuali, compreso quello per la costituzione in appello.
- Un vizio meramente materiale del dispositivo sulle spese non determina nullità della sentenza ed è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale; non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione se non incide sulla sostanza della decisione.
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura della scrittura privata.
- Per contestare l'interpretazione negoziale non basta richiamare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato.
- Il diritto del mediatore alla provvigione sussiste quando l'affare si conclude per effetto del suo intervento e non risulta provata una valida pattuizione derogatoria della regola di onerosità del rapporto.
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