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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04095/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione integrale di una sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto lavoratore dipendente in un Comune colpito dal sisma Sicilia 1990. L’Amministrazione aveva corrisposto soltanto il 50% dell’importo dovuto, richiamando la disciplina sopravvenuta dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificata dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, che prevede la riduzione percentuale e il limite delle risorse stanziate. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ritenuto non sufficiente tale pagamento parziale e aveva nominato un commissario ad acta per dare attuazione al giudicato. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sul rimborso, sostenendo che la normativa sopravvenuta sui limiti quantitativi dovesse applicarsi anche al caso deciso con sentenza definitiva, con conseguente legittimità del pagamento del solo 50% e completa ottemperanza del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti illustrati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania. La Corte ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, individuare le modalità attuative della decisione, anche tramite commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha tuttavia ribadito che la normativa sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato e non determina una falcidia del credito. Pertanto, non è corretto considerare sufficiente, in sé, il pagamento del 50% come piena esecuzione del giudicato; occorre invece un nuovo esame del quomodo dell’ottemperanza secondo i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione resa in sede di ottemperanza.

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le censure ammissibili contro la sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza riguardano le violazioni delle norme del procedimento; la Corte vi ricomprende anche errori in procedendo e il mancato esercizio del potere-dovere di integrare il giudicato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    La norma, come modificata, disciplina i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 e i limiti di stanziamento; secondo la Corte incide sulle modalità di effettuazione del rimborso, non sul diritto sostanziale già accertato con giudicato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    La disciplina sopravvenuta introduce limiti quantitativi e riduzione del rimborso, ma si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; non determina una falcidia del credito già giudizialmente accertato.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    Richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e dei limiti di spesa, sempre nel senso che essa attiene alle modalità attuative e non estingue il credito accertato.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    Consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento e regolarizzarlo successivamente.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale viene ritenuta assorbita; la Corte osserva comunque che non vi è lesione del principio di uguaglianza perché la disciplina non incide su an e quantum del diritto sostanziale già accertato.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude, in termini generali, una lesione del diritto di difesa o della tutela giurisdizionale, poiché il credito giudizialmente accertato resta integro.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente, ma non esaminato nel merito perché la questione è assorbita.

  • art. 6 CEDU

    Censura prospettata dal controricorrente; la Corte richiama in motivazione il principio del giusto equilibrio e la compatibilità convenzionale di una disciplina che non sacrifichi il credito accertato.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La Corte lo richiama per affermare che la disciplina fiscale deve rispettare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del patrimonio del singolo, senza falcidiare il credito giudizialmente accertato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve verificare se l’Amministrazione abbia dato integrale attuazione al comando e, se necessario, integrare il dictum indicando le modalità concrete di esecuzione.
  • La sopravvenienza di limiti quantitativi o di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, salvo espressa disciplina transitoria; essa opera sulle sole modalità di esecuzione del pagamento.
  • Il pagamento parziale effettuato in applicazione di una disciplina sopravvenuta non equivale, di per sé, a completa ottemperanza del giudicato quando il titolo esecutivo riconosca un credito integrale.
  • In caso di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica idonei a garantire la piena esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Una riduzione percentuale prevista dalla normativa di attuazione non comporta, salvo chiara previsione di legge, la falcidia sostanziale del credito patrimoniale accertato con sentenza passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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