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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25911/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato continuato contestato e aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. In cassazione deducono: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 530 c.p.p. per mancata assoluzione dal reato ambientale (capo A) in conseguenza dell'assoluzione, nei capi B e C, dai reati di riciclaggio/ricettazione (artt. 648 e 648‑bis c.p.), sostenendo che il reato ambientale fosse stato contestato solo come mezzo per commettere quelli patrimoniali; rilevano inoltre la presunta estraneità alla gestione dell'area; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 539 c.p.p. e 133 c.p. in relazione all'entità della provvisionale riconosciuta a favore della parte civile, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente motivata quanto al nesso causale e ai criteri di quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo rivalutativo delle emergenze di fatto e quindi non proponibile in sede di legittimità, evidenziando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato come il reato ambientale fosse distinto dai capi B e C e come, sulla base del compendio probatorio (assenza di autorizzazione, evidenze materiali di attività illecita in atto), i ricorrenti non potessero ritenersi estranei: Lombardi come gestore di fatto e Ciurleo come amministratrice della società. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile in quanto la determinazione della provvisionale non è rimessa al sindacato in cassazione e, comunque, ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito in relazione alla gravità dei fatti e ai costi di risistemazione dell'area. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in €2.836,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riconosciuto il concorso di persone nel reato; non oggetto di sindacato specifico in cassazione nella motivazione oggettiva dei fatti.

  • art. 256, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 152/2006

    Norma di riferimento per il reato ambientale contestato; la Corte ha ritenuto che il reato di gestione/smaltimento illecito di rifiuti possa sussistere indipendentemente dall'illecita provenienza dei rifiuti (quindi distinto dai reati patrimoniali).

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione richiamata poiché collegata ai capi B/C; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione per tali reati non implichi automaticamente l'assoluzione per il reato ambientale.

  • art. 648‑bis c.p.

    Norma sul riciclaggio; come sopra, l'assoluzione nei relativi capi non era sufficiente a cancellare autonomamente il reato ambientale, distintamente valutato dai giudici di merito.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la mancata assoluzione; la Corte ha precisato che l'art. 530 non autorizza la rivalutazione di elementi di fatto in sede di legittimità quando la questione è meramente probatoria.

  • art. 539 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del risarcimento/provvisionale; la Corte ha ritenuto che la misura provvisionale non sia sindacabile in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di quantificazione; la Corte ha ritenuto comunque congrua la motivazione di merito circa la gravità dei fatti e i costi di risistemazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'effetto sanzionatorio dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come criterio per valutare la responsabilità colposa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi tali da escludere l'applicazione delle sanzioni per inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a riesaminare direttamente le emergenze di fatto o a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della probabilità o dell'attendibilità delle prove: i motivi che si limitano a una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • L'assoluzione o l'estinzione per prescrizione di reati riconducibili a episodi distinti non determina automaticamente l'assoluzione per altri reati anche se posti nel medesimo contesto, qualora gli elementi necessari per la sussistenza di ciascun reato siano autonomi e non intrinsecamente subordinati l'uno all'altro.
  • In contestazioni di reati ambientali la prova della gestione/controllo del sito può essere desunta da elementi materiali e circostanziali (assenza di autorizzazioni, tracce sulla pavimentazione, ripetitività dell'attività), e la presenza di terzi non esclude necessariamente la responsabilità degli amministratori o gestori di fatto.
  • La quantificazione di una provvisionale a favore della parte civile, quando la condanna al risarcimento è generica, è in linea di principio non sindacabile in cassazione: i rilievi su proporzionalità e motivazione devono essere proposti e discussi nei gradi di merito.
  • La proposizione di ricorso in cassazione privo di presupposti di ammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali, versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale, prima di impugnare in cassazione, valutare la censura in termini di possibile sindacato di fatto e di rilevanza di diritto.

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