Cassazione Penale, Sentenza n. 4855/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne per traffico internazionale di stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e reati connessi. In sintesi: Guido Cesare contestava la mancanza di motivazione circa cessioni di droga nel periodo 2015-2018, l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità, la configurabilità dell'autoriciclaggio (art. 648-ter1), l'intestazione fittizia di beni (art. 512-bis), l'omesso riconoscimento della continuazione e la mancata restituzione di beni sequestrati. Di Canosa deduceva che la droga rinvenuta era per uso personale (capo 9) e chiedeva restituzione del ciclomotore ritenuto non acquistato con proventi illeciti. Paukovic contestava la valutazione del suo ruolo (minimo e limitato), la qualificazione giuridica di talune condotte (con richiami ad art. 379 cod. pen.), la configurazione dell'autoriciclaggio e dell'aggravante della transnazionalità, la determinazione della pena e la confisca di beni ritenuti compatibili con redditi leciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati (per Di Canosa ha dichiarato il ricorso inammissibile). Ha confermato le valutazioni di merito: responsabilità per traffico di stupefacenti (anche per il periodo 2015-2016) sulla base di pagamenti e spedizioni collegati a fornitori esteri; sussistenza dell'aggravante della transnazionalità e dell'esistenza di un gruppo criminale operante anche con fornitori esteri; configurabilità dell'autoriciclaggio nei fatti contestati perché le operazioni (trasferimenti in Croazia, plurimi versamenti, acquisti di immobili/veicoli di pregio, estinzione di finanziamenti) dimostrano capacità decettiva e reimmissione di rilevanti somme nel circuito economico; esclusa l'applicabilità della clausola di non punibilità del quarto comma dell'art. 648-ter1 quando vi è pluralità di operazioni bancarie e acquisti significativi che alterano l'economia legale; confermata l'intestazione fittizia dei beni e la confisca; rigettati i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla continuazione; per Di Canosa, inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Aggravante della transnazionalità: la Corte ha ritenuto che per la sua applicazione non sia necessario un'organizzazione associativa strutturata come l'art. 416; è sufficiente un gruppo stabile, anche minimale, operante tra stati diversi e finalizzato al profitto, e la presenza di fornitori esteri non esclude la sussistenza del gruppo
La clausola di non punibilità del comma quarto è interpretata in senso restrittivo: opera solo se l'agente utilizza direttamente e senza alcuna operazione idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Trasferimenti all'estero, plurimi versamenti, acquisti di beni di pregio e operazioni bancarie sistematiche escludono la non punibilità e integrano autoriciclaggio
Intestazione fittizia di beni: la Corte ha ritenuto fondate le motivazioni di merito che collegano il possesso e l'uso dei mezzi e beni alla reale disponibilità dell'imputato, giustificando l'accusa di fittizia intestazione
Reato di traffico di stupefacenti: la partecipazione e il contributo (anche mediante versamenti dei proventi e operazioni collegate all'acquisto/trasporto) configurano concorso nel traffico e non mera connivenza
Richiamato in relazione alla continuazione: la Corte ha ritenuto insindacabili le valutazioni di fatto della corte di merito circa la diversità delle condotte che escludevano il vincolo di continuazione
Norme sul sindacato di legittimità: la Cassazione conferma che non sindaca valutazioni di fatto congruamente motivate in sede di merito
Richiamata per escludere il legittimo impedimento del difensore in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale; se il ricorso è cartolare la comparizione personale non è prevista
Applicata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (conseguente condanna alle spese e altre misure)
Massime di principio
- La clausola di non punibilità del quarto comma dell'art. 648-ter1 cod. pen. ha ambito molto limitato: tutela solo l'uso diretto e immediato del provento illecito senza alcuna operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza; trasferimenti, pluralità di operazioni bancarie o acquisti di rilievo escludono l'esimente
- Il versamento su conti intestati allo stesso autore può essere non punibile solo se non si traduce in attività di occultamento o reimmissione nel circuito economico; il mero deposito (se isolato, di importo non significativo e senza ulteriori operazioni) è diverso da un piano sistematico di ripulitura
- La presenza di fornitori esteri (anche singoli) non esclude a priori la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità: rilevano la stabilità dei rapporti tra soggetti e la capacità di operare oltre confine
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'Appello (ruolo nell'organizzazione, collegamenti, movimenti bancari, acquisti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se risultano da motivazione logica e coerente
- L'acquisto di beni di pregio, l'estinzione sistematica di finanziamenti con somme di dubbia provenienza, trasferimenti all'estero e uso di molteplici conti sono elementi tipici che indicano autoriciclaggio e giustificano confisca
- In sede di impugnazione è cruciale tempestività delle richieste procedurali (es. trattazione orale e legittimo impedimento del difensore); omissioni procedurali possono essere considerate inammissibili o irrilevanti
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