Cassazione Civile, Ordinanza n. 30212/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Due eredi, nella qualità di beneficiari dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di un defunto, avevano chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di imposte catastali, ipotecarie e di bollo sugli immobili ereditari, somme pagate al momento della presentazione della dichiarazione di successione. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 31, comma 2, lett. d), e 36 del D.Lgs. n. 346/1990, in relazione all'art. 490 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, le obbligazioni tributarie connesse alla successione e alla dichiarazione di successione sarebbero debiti personali dell'erede, incidenti sulla capacità contributiva manifestata con la dichiarazione e la trascrizione/voltura; pertanto la speciale procedura di liquidazione dei debiti dell'eredità prevista per l'accettazione beneficiata non sarebbe applicabile e non vi sarebbe ragione di attendere la chiusura della liquidazione dell'asse per riscuotere le imposte. La CTR, invece, aveva ritenuto opponibile al Fisco la limitazione di პასუხისმგabilità dell'erede beneficiato e aveva affermato che l'imposta non fosse esigibile oltre il valore dei beni effettivamente pervenuti e prima della chiusura della procedura di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, ai fini dell'imposta di successione e delle imposte connesse alla successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non incide sulla determinazione dell'imposta, che segue le regole ordinarie del D.Lgs. n. 346/1990, ma opera sul diverso piano della riscossione e della responsabilità dell'erede, la quale resta contenuta entro il limite del valore della quota ereditaria/bene effettivamente pervenuto. Ha quindi confermato la sentenza della CTR che aveva accolto la domanda di rimborso, respingendo il ricorso; nulla è stato disposto per le spese perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 346/1990
art. 31, comma secondo, lett. d)
è richiamato dall'Ufficio a sostegno della tesi per cui le imposte collegate alla dichiarazione di successione sarebbero esigibili senza attendere la chiusura della liquidazione; la Corte non accoglie tale lettura.
prevede che il coerede che abbia accettato con beneficio d'inventario risponde del pagamento dell'imposta di successione entro il limite del valore della propria quota ereditaria; la norma opera sul piano della responsabilità/esigibilità, non della base imponibile.
art. 490, secondo comma e primo comma
viene valorizzato come regola che limita la responsabilità dell'erede beneficiato e coordina la riscossione del tributo con la liquidazione dell'eredità.
artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 346/1990
disciplinano la determinazione dell'imposta di successione; l'accettazione beneficiata non comporta una deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice.
artt. 21 e 23 D.Lgs. n. 346/1990
i debiti ereditari sono deducibili solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 21 e se sono rispettate le dimostrazioni richieste dall'art. 23, integranti un sistema di prova legale.
l'accettazione con beneficio d'inventario è strumentale alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di creditori e legatari.
prevede il pagamento dei creditori e dei legatari da parte dell'erede nelle condizioni contemplate dalla procedura di liquidazione.
è richiamato come norma che disciplina la liquidazione dell'eredità, rispetto alla quale l'erede può o meno promuovere la procedura.
art. 53 Cost.
è evocato dall'Ufficio per sostenere che il tributo colpisca la capacità contributiva emersa dalla dichiarazione di successione; la Corte non condivide la conseguenza interpretativa prospettata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3
costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non modifica il criterio di determinazione del tributo, ma incide sul diverso piano della riscossione e della responsabilità dell'erede, che resta limitata al valore dei beni effettivamente acquisiti.
- Le imposte e i diritti collegati alla successione costituiscono obbligazioni proprie dell'erede; tuttavia, se l'erede ha accettato con beneficio d'inventario, l'esazione non può eccedere il limite quantitativo della quota ereditaria o dei beni pervenuti.
- Il regime di deducibilità dei debiti ereditari è quello ordinario previsto dal testo unico sulle successioni: l'accettazione beneficiata non introduce, di per sé, un diverso trattamento fiscale delle passività nella determinazione della base imponibile.
- La tutela dell'erede beneficiato opera coordinando la disciplina civilistica della liquidazione dell'eredità con quella tributaria, così da evitare che il prelievo superi l'effettivo arricchimento, senza anticipare sul piano della base imponibile effetti che attengono alla sola esigibilità del credito d'imposta.
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