Cassazione Penale, Sentenza n. 17666/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Imperia che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del G.I.P. disponente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino a euro 703.463,26 come presunto profitto di illeciti tributari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, lamentando omissione di dati fattuali (le due società rumene vendevano infissi e serramenti; le richieste documentali riguardavano la sua ditta individuale e non le società rumene) e contestando il calcolo dell'imposta, che sarebbe stato effettuato al lordo dei costi nonostante la G.d.F. avesse riconosciuto l'esistenza di costi documentati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata era stata comunicata il 6 marzo 2026; il termine per proporre ricorso era di quindici giorni e si è estinto il 21 marzo 2026; il deposito tramite PEC è avvenuto il 23 marzo 2026. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il 21 marzo 2026 fosse un sabato, applicando art. 172, comma 3, cod. proc. pen. (la proroga automatica opera solo se il termine scade in giorno festivo). Per l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
prescrive la costituzione del Tribunale in materia di misure cautelari e riesame
utilizzata per indicare la composizione del Tribunale di Imperia che ha deciso sull'istanza di riesame
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero
norma richiamata per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero (richiamo formale alla procedura prevista dal decreto-legge)
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
la proroga di diritto del termine si verifica solamente quanto esso scade in giorno festivo
interpretato nel senso che il termine processuale non è prorogato se scade in giorno non lavorativo che non sia festivo (es. sabato), quindi il termine del 21 marzo non è stato automaticamente prorogato
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la possibile condanna alle spese e sanzioni
applicato per imporre la sanzione pecuniaria e le spese processuali in mancanza di giustificazione dell'inammissibilità e in assenza di prova di assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in merito al principio sulla responsabilità del ricorrente per l'inammissibilità
giurisprudenza richiamata per sostenere che, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: il conteggio decorre dalla notificazione/comunicazione e il deposito oltre termine comporta inammissibilità; la PEC conta come modalità di deposito.
- La proroga automatica prevista dall'art. 172 cod. proc. pen. opera solo se il termine scade in giorno festivo riconosciuto; il semplice cadere del termine in un sabato non determina proroga.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente) è necessario contestare compiutamente la sussistenza del fumus commissi delicti e produrre o indicare elementi fattuali chiari (distinzione tra soggetti giuridici, evidenza dei costi) altrimenti la censura rischia di essere inidonea sul piano del merito.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali, il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali; dunque è fondamentale curare la tempestività e la regolarità formale dell'impugnazione per ottenere l'esame delle ragioni di merito.
- In caso di inammissibilità senza giustificato motivo, possono essere applicate sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna deve quindi valutare anche il rischio di una condanna alle spese e a sanzioni per ricorsi intempestivi o manifestamente infondati.
- Nelle contestazioni relative all'ammontare della confisca per equivalente è strategico documentare i costi e la distinzione tra soggetti (es. società estere vs ditta individuale) giuridicamente separati per ridurre il profitto attribuibile all'indagato.
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