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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10165/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un imprenditore individuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La controversia nasce dalla procedura prefallimentare e dalla successiva declaratoria di fallimento. Il ricorrente ha dedotto tre censure: primo, la nullità/illegittimità della notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo che, per un’impresa individuale, la notificazione avrebbe dovuto seguirsi con modalità diverse e che nel caso concreto non sarebbero state correttamente ricercate l’abitazione/sede dell’imprenditore; secondo, la violazione delle norme sulla fallibilità dell’imprenditore, contestando l’affermazione secondo cui l’attività d’impresa sarebbe iniziata con l’apertura della partita IVA, l’obbligo dei piccoli imprenditori di tenere le scritture contabili, l’utilizzo esclusivo delle scritture contabili come prova dei requisiti dimensionali e l’idea che la non fallibilità sia eccezione; terzo, il vizio di omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato atti e documenti prodotti in reclamo, inclusi elementi da cui, a suo dire, emergeva il mancato effettivo esercizio dell’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta e non censurabile la disciplina della notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall., applicabile anche all’imprenditore individuale, con procedimento autonomo che prevede prima la notifica via PEC, poi, se impossibile o infruttuosa, la notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese e infine il deposito in casa comunale. Sul secondo motivo ha evidenziato che molte delle affermazioni attribuite dal ricorrente alla sentenza impugnata non vi erano in realtà contenute, e che, per il resto, la Corte d’appello si era limitata ad applicare un orientamento consolidato sulla prova dei requisiti di non fallibilità, senza errori di diritto sindacabili. Sul terzo motivo ha rilevato che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che non erano stati indicati specifici fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione segue un procedimento autonomo e autosufficiente: prima via PEC, poi, se non possibile o infruttuosa, presso la sede risultante dal registro delle imprese, e infine con deposito in casa comunale.

  • art. 2083 c.c.

    Non esclude l’applicazione della disciplina notificatoria fallimentare all’imprenditore individuale; la Corte non accoglie la tesi che imponga una notifica diversa in base alla natura individuale dell’impresa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le censure che contestano l’applicazione di norme di diritto sono inammissibili quando si risolvono nella critica a una ricostruzione del merito o quando le affermazioni attribuite alla sentenza impugnata non vi sono contenute.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione proposta è già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La prova dei requisiti di non fallibilità incombe sull’imprenditore; la disciplina è coerente con l’orientamento per cui, in difetto di documentazione ritualmente prodotta o attendibile, il giudice può non considerare i bilanci o gli altri documenti offerti.

  • art. 14, comma 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei requisiti dimensionali e alla documentazione rilevante, ma la Corte nega che la sentenza impugnata lo abbia applicato in modo erroneo.

  • art. 2214 c.c.

    Il ricorrente invoca la norma per negare un generale obbligo del piccolo imprenditore alla tenuta delle scritture contabili; la Corte rileva che tale questione non era stata realmente posta dalla sentenza impugnata nei termini dedotti.

  • art. 2082 c.c.

    L’inizio dell’attività imprenditoriale non viene ancorato, nel ragionamento del ricorrente, alla sola apertura della partita IVA; la Corte però osserva che la sentenza di merito aveva accertato l’operatività dell’impresa sulla base della visura camerale.

  • art. 2435 c.c.

    I bilanci rilevanti ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 107, primo comma, d.P.R. 1229/1959

    Richiamato per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario quando la notifica via PEC non sia possibile o abbia esito negativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo e controverso; non basta la richiesta di rivalutare documenti e prove già esaminate o semplicemente considerate inattendibili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, nel regime dell’art. 15, comma 3, l.fall., segue una sequenza legale autonoma e inderogabile che si applica anche all’imprenditore individuale: prima PEC, poi notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese, infine deposito in casa comunale se anche la seconda modalità non sia praticabile.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova; il ricorrente deve confrontarsi con il reale contenuto della sentenza impugnata e indicare specifici errori di diritto effettivamente commessi.
  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, l’onere probatorio grava sull’imprenditore; il giudice di merito può non attribuire rilievo a documenti non attendibili o non ritualmente prodotti, e la relativa valutazione di attendibilità è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, controverso e decisivo, la cui considerazione avrebbe potuto condurre con certezza a un esito diverso; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di singoli documenti o di un complessivo materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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