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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42328/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato il capo di assoluzione di Vitale Vincenzo dall'accusa di estorsione, sostenendo che le intercettazioni e la documentazione dimostravano pressioni esercitate da Vitale per ottenere la restituzione integrale del prezzo della barca e che la Corte territoriale aveva errato nel rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (nuovo esame del teste Ranieri) nonché nell'ignorare elementi documentali e la vicenda civilistica (art. 1385 c.c.). Origlia Domenico ha impugnato la riforma operata in appello confermando l'estorsione: ha dedotto che la Corte d'appello non ha valutato compiutamente le intercettazioni e, soprattutto, ha omesso di considerare le deposizioni rese dalle persone offese in un processo separato (che, secondo la difesa, erano state acquisite in grado d'appello) utili a dimostrare che le assunzioni erano state richieste dalle persone offese e che le mansioni concordate erano quelle di pulizia, dunque priva di fine di profitto rilevante per l'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso l'assoluzione di Vitale, ritenendo che il motivo si risolvesse in una rivalutazione del materiale probatorio (interpretazione delle intercettazioni) non consentita in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o travisamento della prova. Ha invece accolto il ricorso presentato dall'imputato Origlia (in parte), rilevando che la Corte d'appello ha omesso di valutare prove testimoniali assunte in un processo separato ma comunque acquisite nel giudizio di appello; tale omissione costituisce vizio di motivazione non superabile e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Origlia con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame dell'intero compendio probatorio e corretta qualificazione giuridica del fatto.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di estorsione; la Corte richiama che la valutazione della sussistenza del reato deve considerare anche la fase esecutiva del rapporto (non solo quella genetica) e il profilo del carattere coercitivo delle condotte; tuttavia la valutazione delle intercettazioni resta materia del giudice del merito.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte osserva che il diniego di rinnovazione va verificato alla luce della motivazione e che la mera diversa lettura dei fatti non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nella doglianza sul trattamento delle prove; la Cassazione segnala che le critiche consistenti in riletture alternative del materiale probatorio non integrano violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 1385 cod. civ.

    Regola civilistica sulla caparra: il Procuratore Generale aveva invocato l'applicazione per sostenere l'insussistenza del danno economico e quindi del profitto estorsivo; la Corte di legittimità ha comunque ritenuto che la questione economica richiedeva valutazione probatoria di merito e che la sentenza aveva preferito la documentazione bancaria rispetto ad alcune affermazioni intercettate.

  • art. 627 comma 3, 628 comma 2 cod. proc. pen.; artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa di Origlia in relazione all'assunzione di prove da procedimenti separati e alla rinnovazione istruttoria: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura sull'omessa valutazione di deposizioni già acquisite in sede d'appello, sicché l'omissione ha determinato vizio idoneo ad annullare e rinviare il giudizio.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del materiale probatorio: i giudizi sulle intercettazioni e sulle relazioni fattuali restano prerogativa del giudice del merito salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
  • La rinnovazione istruttoria e l'ammissione/valutazione di prove acquisite in procedimenti separati sono rilevanti e, se materialmente erano già nel compendio probatorio del giudizio di appello, la mancata considerazione può costituire un vizio di motivazione tale da giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • La qualificazione del fatto (es. estorsione vs. violenza privata) richiede la valutazione congiunta delle diverse fasi del rapporto (genetica ed esecutiva) e della presenza del requisito del profitto/coercizione: cambi di qualificazione operati senza esauriente valutazione probatoria possono essere impugnati con successo.
  • Il confronto tra giudicati (diverse sentenze su connessi soggetti o fatti) non determina automaticamente incompatibilità: occorre verificare se i fatti storici siano oggettivamente inconciliabili; diversità di esito può derivare da riti diversi o dalla diversa utilizzabilità delle prove.
  • Aspetti civilistici (es. art. 1385 c.c. sulla caparra) possono entrare nella valutazione della sussistenza dell'elemento economico del reato, ma la loro incidenza deve essere accertata mediante prova documentale e valutazione di merito.

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