Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente ministeriale assunto nel 1972 e collocato nella posizione C1 ha contestato la disciplina applicata a una procedura selettiva interna del 2001 per progressioni economiche nel comparto Ministeri. Ha sostenuto che il CCNL 1998/2001 e l'accordo integrativo consentissero il passaggio alla posizione C3 anche da C1, in presenza di otto anni di anzianità nella posizione inferiore, mentre il bando dell'aprile 2001 non avrebbe previsto espressamente la progressione per saltum e avrebbe consentito una sola domanda, così impedendogli di concorrere per C3 nonostante l'anzianità utile. Ha inoltre riferito che, a seguito di successiva giurisprudenza di legittimità favorevole alla progressione per saltum, aveva chiesto il riconoscimento del passaggio in C3 con effetti dal 2007, la ricostruzione retributiva e previdenziale, nonché il conseguente diritto a partecipare a una ulteriore procedura del 2010 per la posizione F5, con domanda subordinata di risarcimento per perdita di chance. In appello aveva anche riproposto una questione di giurisdizione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite intervenuta in materia pensionistica. La Corte territoriale ha però ritenuto irrilevante il profilo pensionistico ai fini della giurisdizione sulla domanda principale e ha escluso il diritto al passaggio in C3 perché, per il profilo tecnico corrispondente, il bando richiedeva la laurea in ingegneria e l'abilitazione professionale, requisiti non posseduti dal dipendente. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: erronea decisione sulla giurisdizione; violazione del CCNL, dell'accordo integrativo e del bando del 2001 per avere negato la progressione per saltum; omessa pronuncia sulla legittimità della progressione per saltum alla luce della giurisprudenza di legittimità; omessa esame delle domande subordinate relative al passaggio in F5 e al danno da perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, affermando che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti opera solo quando il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale o quando la controversia sia funzionale in via immediata alla pensione; invece, quando si discute degli obblighi del datore di lavoro derivanti dal rapporto di impiego, la giurisdizione resta del giudice del rapporto. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura nella parte riferita al contratto integrativo di amministrazione e al bando, perché tali fonti non sono direttamente interpretabili in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c.; per la parte residua, ha comunque ritenuto infondata la doglianza, perché il CCNL prevedeva sì la progressione da C1 a C3 con otto anni di esperienza, ma solo nei casi in cui il titolo di studio previsto non fosse requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi richiesti per legge. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza per omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva assorbito la questione sulla base di una ratio più liquida e, in cassazione, non sono esaminabili questioni non trattate dal giudice di merito per assorbimento. Sul quarto motivo ha dichiarato inammissibile la censura sulle domande subordinate, osservando che essa non si confrontava con la ratio decidendi secondo cui l'assenza dei requisiti per il passaggio in C3 nel 2001 escludeva anche i requisiti per la successiva progressione in F5 e rendeva non configurabile il danno da perdita di chance. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non consente di chiedere in cassazione l'interpretazione diretta di contratti integrativi di amministrazione e di atti di gara non rientranti tra le fonti immediatamente scrutinabili sotto questo profilo.
La censura formulata come omesso esame delle domande subordinate è stata ritenuta inammissibile anche perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato quale norma di riparto della giurisdizione nelle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, quando non ricorre una controversia funzionalmente e immediatamente pensionistica.
Richiamato insieme all'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 come base del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
CCNL Ministeri 1998/2001
"Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge"
La progressione da C1 a C3 non è automatica e indiscriminata, ma opera nei limiti in cui il titolo di studio non sia richiesto per la specifica attività professionale; restano salvi i titoli professionali o abilitativi imposti dalla legge.
Massime di principio
- Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica sussiste solo quando la domanda abbia come petitum sostanziale il rapporto pensionistico o effetti ad esso immediatamente funzionali; se la domanda riguarda direttamente obblighi del datore di lavoro nel rapporto di impiego, la giurisdizione resta del giudice del rapporto.
- La progressione economica o professionale prevista da un CCNL va interpretata sistematicamente con il bando e con gli eventuali requisiti professionali o abilitativi richiesti per il profilo di destinazione; non basta il possesso dell'anzianità se il profilo finale richiede titoli ulteriori non posseduti.
- In cassazione non è deducibile, come violazione di legge, la richiesta di interpretare direttamente contratti integrativi di amministrazione o atti di gara che non rientrano tra le fonti direttamente scrutinabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c. nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
- La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione di merito abbia assorbito il tema mediante una ratio più liquida e, in ogni caso, il motivo non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il danno da perdita di chance non è configurabile quando manca in radice il presupposto giuridico per partecipare alla procedura o per conseguire il risultato sperato, perché la chance deve essere seria e concreta e non meramente ipotetica.
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