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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22967/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro a tempo determinato di una lavoratrice già inserita nell’elenco regionale dei soggetti da stabilizzare e impiegata presso un Comune. La lavoratrice deduceva che il Comune avesse previsto nel piano del fabbisogno la stabilizzazione di personale della sua categoria, che il suo rapporto fosse stato prorogato fino al 31/12/2020, e che, non avendo potuto presentare domanda per ragioni di salute alla procedura avviata ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, avesse comunque diritto alla stabilizzazione diretta ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, dell’art. 4 L.R. Sicilia 27/2016, dell’art. 22, comma 3, L.R. Sicilia 1/2019 e del d.l. 183/2020. Chiedeva quindi la disapplicazione della cessazione del rapporto, l’accertamento del diritto alla stabilizzazione e le conseguenti condanne, anche risarcitorie. In appello sosteneva, in particolare, che il Tribunale avesse erroneamente ricondotto la domanda alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 20, mentre essa si fondava sul comma 1; che il Comune avesse comunque manifestato una volontà di procedere alle stabilizzazioni prorogando il rapporto; e che dovesse applicarsi la proroga automatica prevista dalla normativa regionale per gli ex LSU. Il Comune resisteva sostenendo l’infondatezza della pretesa e, in sede di legittimità, proponeva anche ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune. Ha confermato la decisione di merito che negava il diritto alla stabilizzazione e ha ritenuto corretta la statuizione secondo cui il Comune non aveva mai attivato un procedimento di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, né aveva espresso una volontà chiara e diretta di avvalersene. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla proroga automatica: i rapporti in questione, pur riferiti a soggetti provenienti dal bacino LSU, erano qualificabili come contratti di lavoro di diritto privato e non come attività socialmente utili, sicché non rientravano nell’ambito dell’art. 4 L.R. Sicilia 27/2016. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la compensazione per novità della questione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017

    "sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali"

    la stabilizzazione ex comma 1 è rimessa a una scelta facoltativa dell’amministrazione e richiede una volontà chiara, esplicita e diretta dell’ente, non desumibile da meri atti di proroga del rapporto

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

    richiama una diversa procedura di stabilizzazione, rispetto alla quale la Corte esclude che la domanda della lavoratrice potesse essere qualificata come rivolta a tale percorso

  • art. 20, comma 8, d.lgs. n. 75/2017

    la disposizione è letta come riferita a chi abbia partecipato alla procedura del comma 2 e non abbia ancora stipulato il contratto

  • art. 22, comma 3, L.R. Sicilia n. 1/2019

    "Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16... è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75"

    la norma regionale tende a considerare utili, per il requisito di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), reclutamenti regionali originariamente funzionali all’inserimento degli ex LSU; la Corte osserva però che tale estensione presenta profili di illegittimità costituzionale rispetto all’art. 97, comma 4, Cost.

  • art. 4 L.R. Sicilia n. 27/2016

    "E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. Il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione"

    la proroga automatica riguarda le attività socialmente utili e non si estende ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con gli ex LSU tramite contratti di diritto privato

  • art. 30, comma 1, L.R. Sicilia n. 5/2014

    l’elenco richiamato dalla norma regionale riguarda lavoratori titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati a termine alla data del 31 dicembre 2013, ma ciò non muta la natura dei rapporti oggetto di causa

  • art. 12 L.R. Sicilia n. 85/1995

    prevede contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, finalizzati all’inserimento lavorativo

  • art. 7 L.R. Sicilia n. 24/2000

    collega la prosecuzione dei contratti alla permanenza del fabbisogno organizzativo e alle esigenze istituzionali dell’ente

  • art. 5, comma 5, L.R. Sicilia n. 24/2000

    consente l’inserimento lavorativo degli appartenenti al bacino LSU per attività istituzionali e ulteriori attività finanziabili

  • art. 7, comma 5, L.R. Sicilia n. 2/2001

    qualifica i contratti ex art. 12 L.R. 85/1995 come finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali

  • art. 20 L.R. Sicilia n. 20/2003

    consente la conferma dei contratti per ulteriori periodi in presenza di interesse all’espletamento della prestazione e copertura finanziaria

  • art. 16 L.R. Sicilia n. 16/2006

    viene richiamata nel quadro normativo regionale di proroga dei rapporti di lavoro degli ex LSU

  • art. 7 L.R. n. 24/2010

    prevede la prosecuzione dei contratti in costanza di rapporto nelle more dell’attuazione delle procedure di stabilizzazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese per novità della questione è ritenuta espressione di un potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene applicato l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 97, comma 4, Cost.

    richiamato come possibile parametro di illegittimità costituzionale dell’estensione regionale della stabilizzazione

  • d.l. n. 183/2020

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla stabilizzazione

  • legge n. 241/1990

    richiamata nel primo motivo di ricorso come parametro della dedotta violazione, senza che dalla decisione emerga un autonomo rilievo decisorio

Massime di principio

  • La stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 non opera automaticamente in favore del dipendente che possieda i requisiti, ma richiede una determinazione dell’amministrazione: l’adesione dell’ente deve risultare da una volontà chiara, esplicita e inequivoca di avviare la procedura.
  • Meri atti di proroga del rapporto o richiami generici alla persistente utilità del lavoratore non bastano, di per sé, a integrare l’avvio o la manifestazione della volontà di procedere alla stabilizzazione ex art. 20, comma 1.
  • L’art. 20, comma 8, d.lgs. 75/2017 va riferito ai soggetti che abbiano partecipato alla procedura del comma 2 e non abbiano ancora stipulato il contratto, non potendosi desumere da esso un generale obbligo di proroga o di stabilizzazione.
  • Le proroghe automatiche previste dalla normativa regionale per le attività socialmente utili non si applicano ai contratti di lavoro subordinato di diritto privato instaurati con ex LSU, poiché tali rapporti non hanno natura meramente assistenziale.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto occorre guardare alla sua struttura e funzione concreta: la provenienza del lavoratore dal bacino LSU non basta, da sola, a trasformare il rapporto in attività socialmente utili.
  • La compensazione delle spese per novità della questione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione riconducibile all’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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