Cassazione Penale, Sentenza n. 724/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo di somme disposte dal Gip e confermate dal Tribunale del riesame. Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione in ordine al periculum in mora; omissione di valutazione del contenuto di documenti fiscali e bancari prodotti in lingua inglese (dunque mancata valutazione dell'inesistenza del reato tributario); e, più in generale, contestazione dell'esistenza del reato tributario relativo a plusvalenze dalla vendita di un immobile e dell'eventuale rilevanza penale dell'evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione circa il pericolo di sottrazione delle somme e aveva correttamente escluso l'utilizzabilità dei documenti in inglese, richiamando il principio secondo cui è onere della parte produrre documenti in lingua italiana o con traduzione. I motivi che sostanzialmente chiedevano una rivalutazione di merito sull'esistenza del reato sono stati considerati inammissibili poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali che qui non risultavano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al reato di truffa; utilizzato nell'imputazione a carico dell'indagato quale uno dei reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo
decreto legislativo n. 58 del 1998
art. 166, co. 1 lett. a) e c)
Norme del testo unico della finanza richiamate nella contestazione, parte della pluralità di fattispecie rilevanti ai fini della misura cautelare
decreto legislativo n. 74 del 2000
Norma sul sequestro finalizzato alla confisca per reati tributari; la Corte valuta che la confisca obbligatoria delle somme è giustificata in relazione al comportamento dell'indagato
giurisprudenza - Sez. 3
n. 1605 del 09/07/1993, De Giovanni
Principio che l'impugnazione davanti al tribunale del riesame ha effetto devolutivo e permette al giudice del gravame di integrare carenze o insufficienze motivazionali dei provvedimenti cautelari reali
giurisprudenza - Sez. 1
n. 51847 del 01/10/2015 (dep. 2016), Milenkovic
Principio secondo cui in sede di riesame è onere della parte produrre documenti in lingua italiana o con traduzione, stante i tempi ristretti e il rischio di inefficacia della misura
giurisprudenza - Sez. 2
n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro
Chiarisce i limiti del controllo in Cassazione sulle ordinanze di sequestro: ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali
giurisprudenza - Sez. Un.
30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Conferma che la Cassazione non può procedere a una rivalutazione del merito dei fatti, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali
Massime di principio
- In sede di riesame per misure cautelari reali il giudice del gravame può integrare o colmare carenze di motivazione del provvedimento impugnato; pertanto non sempre la mera carenza formale di motivazione legittima la cassazione.
- Documenti prodotti in lingua straniera possono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice del riesame se la parte non si adempie all'onere di fornire traduzione; è responsabilità della parte assicurare la comprensibilità delle prove in sede cautelare e di riesame.
- La Cassazione, nelle impugnazioni contro ordinanze di sequestro preventivo, interviene solo per violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; non è ammessa una semplice riesamina del merito dei fatti.
- La sussistenza del periculum in mora (rischio di sottrazione di somme) può trovare giustificazione anche sulla base di modalità complesse di gestione patrimoniale e utilizzo di strutture societarie transnazionali; ciò può motivare misure custodiali reali come il sequestro finalizzato alla confisca.
- Chi intende confutare l'esistenza del reato tramite documentazione probatoria deve curare la produzione formale (lingua, traduzioni) già in sede di riesame per evitare che i documenti siano esclusi dal giudizio
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