Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 724/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo di somme disposte dal Gip e confermate dal Tribunale del riesame. Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione in ordine al periculum in mora; omissione di valutazione del contenuto di documenti fiscali e bancari prodotti in lingua inglese (dunque mancata valutazione dell'inesistenza del reato tributario); e, più in generale, contestazione dell'esistenza del reato tributario relativo a plusvalenze dalla vendita di un immobile e dell'eventuale rilevanza penale dell'evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione circa il pericolo di sottrazione delle somme e aveva correttamente escluso l'utilizzabilità dei documenti in inglese, richiamando il principio secondo cui è onere della parte produrre documenti in lingua italiana o con traduzione. I motivi che sostanzialmente chiedevano una rivalutazione di merito sull'esistenza del reato sono stati considerati inammissibili poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali che qui non risultavano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale

    Riferimento al reato di truffa; utilizzato nell'imputazione a carico dell'indagato quale uno dei reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo

  • decreto legislativo n. 58 del 1998

    art. 166, co. 1 lett. a) e c)

    Norme del testo unico della finanza richiamate nella contestazione, parte della pluralità di fattispecie rilevanti ai fini della misura cautelare

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Norma sul sequestro finalizzato alla confisca per reati tributari; la Corte valuta che la confisca obbligatoria delle somme è giustificata in relazione al comportamento dell'indagato

  • giurisprudenza - Sez. 3

    n. 1605 del 09/07/1993, De Giovanni

    Principio che l'impugnazione davanti al tribunale del riesame ha effetto devolutivo e permette al giudice del gravame di integrare carenze o insufficienze motivazionali dei provvedimenti cautelari reali

  • giurisprudenza - Sez. 1

    n. 51847 del 01/10/2015 (dep. 2016), Milenkovic

    Principio secondo cui in sede di riesame è onere della parte produrre documenti in lingua italiana o con traduzione, stante i tempi ristretti e il rischio di inefficacia della misura

  • giurisprudenza - Sez. 2

    n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro

    Chiarisce i limiti del controllo in Cassazione sulle ordinanze di sequestro: ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali

  • giurisprudenza - Sez. Un.

    30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone

    Conferma che la Cassazione non può procedere a una rivalutazione del merito dei fatti, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali

Massime di principio

  • In sede di riesame per misure cautelari reali il giudice del gravame può integrare o colmare carenze di motivazione del provvedimento impugnato; pertanto non sempre la mera carenza formale di motivazione legittima la cassazione.
  • Documenti prodotti in lingua straniera possono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice del riesame se la parte non si adempie all'onere di fornire traduzione; è responsabilità della parte assicurare la comprensibilità delle prove in sede cautelare e di riesame.
  • La Cassazione, nelle impugnazioni contro ordinanze di sequestro preventivo, interviene solo per violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; non è ammessa una semplice riesamina del merito dei fatti.
  • La sussistenza del periculum in mora (rischio di sottrazione di somme) può trovare giustificazione anche sulla base di modalità complesse di gestione patrimoniale e utilizzo di strutture societarie transnazionali; ciò può motivare misure custodiali reali come il sequestro finalizzato alla confisca.
  • Chi intende confutare l'esistenza del reato tramite documentazione probatoria deve curare la produzione formale (lingua, traduzioni) già in sede di riesame per evitare che i documenti siano esclusi dal giudizio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.