Sentenza n. 2823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per quanto riguarda sia l’appello principale che l’appello incidentale presentato da A.V.E.P.A. il 3 aprile 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2253/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato cartelle di pagamento relative al prelievo supplementare sul latte e il relativo ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due produttori agricoli avevano proposto congiuntamente, in riassunzione dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice civile, l'impugnazione di due distinte cartelle di pagamento relative al prelievo supplementare sul latte, nonché del ruolo e degli atti presupposti. I ricorrenti avevano dedotto, tra l'altro, vizi di notificazione, difetto di sottoscrizione, incompetenza di AVEPA, violazione della disciplina nazionale ed europea sui prelievi e sugli organismi pagatori, difetto di motivazione e di istruttoria, mancata notificazione degli accertamenti presupposti, duplicazione del ruolo, errata quantificazione del capitale e degli interessi e insussistenza, inesigibilità, incertezza e illiquidità della pretesa. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo venuto meno il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo in seguito all'annullamento, da parte del TAR Lazio, del prelievo riferito alla precedente annualità. AGEA ha appellato la sentenza deducendo l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, per la diversità dei rapporti debitori e delle cartelle impugnate. AVEPA ha proposto appello incidentale deducendo, oltre alla medesima inammissibilità, l'autonomia delle liste di prelievo rispetto alle intimazioni di pagamento e la violazione del giudicato formatosi sull'intimazione presupposta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l'appello principale di AGEA sia l'appello incidentale di AVEPA e ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ribadito che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, mentre il ricorso cumulativo richiede che gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano colpiti da censure omogenee, idonee a investire nello stesso modo l'intera attività provvedimentale contestata. Nel caso concreto mancava l'omogeneità soggettiva e sostanziale, poiché i rapporti debitori differivano per origine, importo e titolo ed erano esposti a vicende processuali e a fatti costitutivi, modificativi ed estintivi diversi, inclusa la disciplina degli interessi. Mancava inoltre la connessione oggettiva tra gli atti, trattandosi di cartelle e azioni esecutive appartenenti a sequenze procedimentali autonome, fondate su distinti accertamenti. La circostanza che le controversie riguardassero il medesimo prelievo e rientrassero nella giurisdizione esclusiva amministrativa non rendeva ammissibile il ricorso unitario. Dichiarata l'inammissibilità, il Collegio ha omesso l'esame degli ulteriori motivi di appello per carenza di utilità. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale parametro per valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo; il ricorso unitario non è ammissibile quando manchino omogeneità delle posizioni e connessione tra gli atti impugnati.
È richiamato nell'appello principale in relazione alle condizioni dell'azione e all'ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo.
È richiamato nell'appello incidentale con riferimento alla dedotta violazione del giudicato formatosi sull'intimazione presupposta; la questione non è stata esaminata per l'assorbente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è eccezionalmente ammissibile solo quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano identiche o almeno effettivamente omogenee; la mera appartenenza alla medesima categoria o il riferimento alla stessa materia non è sufficiente.
- Il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando gli atti impugnati siano collegati al medesimo procedimento amministrativo e le censure dedotte colpiscano gli atti nella stessa misura, così che la cognizione giudiziale riguardi unitariamente l'attività provvedimentale contestata.
- La diversità, tra i ricorrenti, dell'origine, dell'importo o del titolo dei rapporti debitori, nonché la presenza di vicende processuali e di fatti costitutivi, modificativi o estintivi differenti, esclude l'omogeneità necessaria per il ricorso collettivo.
- La circostanza che più atti riguardino la medesima materia o la medesima annualità, ovvero siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non supera la necessità di verificare autonomamente l'identità delle posizioni e la connessione oggettiva tra gli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →