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Sentenza

Sentenza del 07/05/2020 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso avverso avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2008-2010 emessi dall'Agenzia, fondati su un PVC dell'ufficio antifrode che aveva dato avvio a procedimento penale per truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.) consistente nella artificiosa creazione delle condizioni per ottenere contributi pubblici all'editoria (L. 250/1990) mediante sovrafatturazione, fatture per operazioni inesistenti, travasi infragruppo e altre anomalie contabili tra società formalmente autonome ma gestite come un unico gruppo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: ha accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente al punto in cui il primo giudice aveva escluso la legittimità del recupero dell'IVA relativo all'operazione di leasing/leaseback (operazione "A."), ritenendo invece che l'operazione rientrasse nella strategia fraudolenta finalizzata alla distribuzione di utili e al dirottamento di plusvalenze; ha confermato per il resto la decisione di primo grado che aveva respinto i restanti motivi del ricorso. Condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali (Euro 2.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Legge 23 luglio 1990, n. 250 (normativa sui contributi all'editoria)

    art. 3, commi 2, 11, 11‑ter, 13

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni siano ostative alla percezione dei contributi quando sussistono rapporti di collegamento/controllo e quando è violato il divieto di distribuzione degli utili; in particolare l'art. 3 comma 11 (rapporto entrate pubblicitarie/costi max 30%) è stato utilizzato per dimostrare la manipolazione dei costi a fini di percezione indebita dei contributi.

  • Codice Penale

    Fatto penalmente rilevante (truffa aggravata per indebita percezione di erogazioni pubbliche) che ha costituito presupposto fattuale e probatorio rilevante ai fini tributari; elementi del procedimento penale sono stati utilizzati in sede tributaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 33, comma 3; art. 36; art. 39; art. 43, comma 3

    Art. 39: legittimità dell'accertamento analitico‑induttivo anche con contabilità formale ma complessivamente inattendibile; l'onere probatorio può invertirsi verso il contribuente. Art. 33 comma 3 e art. 36: consentono l'utilizzazione in sede tributaria di informazioni acquisite nel procedimento penale. Art. 43 comma 3: legittimità del raddoppio dei termini di accertamento quando i fatti sono anche reato tributario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente l'impiego in sede tributaria delle informazioni e degli elementi emersi nell'ambito di indagini penali o amministrative; il giudice ne ha consentito l'utilizzo per dimostrare la fittizietà delle operazioni ai fini IVA.

  • Norme organizzative e anticrime fiscale

    legge n. 244/2007; dl 185/2008; dl 112/2008 conv. in legge n.133/2008; decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300

    La Corte ha ritenuto legittima la competenza delle Direzioni Regionali (uffici antifrode regionali) a svolgere accertamenti complessi e a redigere PVC in materia di frode fiscale; le modifiche normative del 2007-2008 hanno rafforzato e formalizzato tali competenze.

Massime di principio

  • Prove penali e "contabilità in nero" raccolte nell'ambito di indagini (mail, appunti, corrispondenza, contabilità parallela, ispezioni bancarie) possono essere utilizzate in sede tributaria e, se gravi, precise e concordanti, giustificano l'accertamento analitico‑induttivo e lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
  • La mera annotazione di fatture in una contabilità formalmente corretta o la certificazione del bilancio non esime il contribuente dall'onere di provare l'effettiva esistenza, la natura e l'inerenza dei costi quando l'Ufficio dimostra l'inattendibilità complessiva della contabilità.
  • Fatture infragruppo per servizi richiedono elementi probatori concreti della prestazione (personale, contratti, documentazione operativa); in loro assenza le fatture possono essere ritenute inesistenti e i costi disconosciuti.
  • Operazioni complesse (leaseback, cessioni di quote, passaggi di denaro) saranno esaminate per la loro ratio economica: se prevale una finalità elusiva o di dirottamento di utili verso il dominus, il trattamento fiscale può essere riformulato e l'IVA recuperata.
  • L'esistenza di un gruppo 'di fatto' e la gestione unitaria anche tra società formalmente autonome può essere considerata elemento ostativo all'accesso a benefici pubblici e giustificare rettifiche fiscali se comprovata da documentazione e comportamenti gestionali coerenti.
  • Le contestazioni sulla presunta carenza di potere ispettivo degli uffici regionali antifrode possono essere difficilmente accolte quando la normativa e la giurisprudenza riconoscono competenze operative e di indagine a favore delle Direzioni regionali.

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