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Sentenza

Sentenza del 07/05/2020 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRES - costi relativi adacquisti black list- condizioni per la deduzione - art. 1, c. 301, L. n. 296/2006- applicazione retroattiva - ammissibile - art. 110, c. 11, TUIR - effettivointeresse economico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava l'indeducibilità ai fini IRES/IRAP dei costi relativi ad acquisti effettuati da fornitori domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (in "black list") per mancata indicazione separata in dichiarazione, come previsto dall'art. 110, commi 10 e 11, del TUIR. In sede di grado d'appello era anche dedotta l'applicabilità retroattiva dell'art. 1, comma 301, L. n. 296/2006 che avrebbe escluso l'automatica indeducibilità per la mancata indicazione. Il tema centrale è dunque se i costi siano deducibili in presenza di operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali: occorreva accertare la sussistenza dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni contestate.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Il Collegio ha ritenuto provato che le transazioni con i fornitori residenti in Paesi della black list erano giustificate da un effettivo interesse economico dell'impresa italiana e che le operazioni erano concretamente eseguite. La sentenza osserva che l'interesse economico va valutato con riferimento all'attitudine dell'impresa a conseguire profitto nell'ambito della sua attività complessiva e può essere dimostrato tramite documentazione (analisi costi/benefici, margini rilevanti, documenti di esecuzione). Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, TUIR

    La deducibilità dei costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è subordinata alla prova che le imprese estere svolgano un'attività commerciale effettiva o che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico e siano concretamente eseguite; non è sufficiente dimostrare solo la concreta esecuzione.

  • art. 1, comma 301, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La norma è stata richiamata nel giudizio come disposizione intervenuta sulla disciplina della deducibilità; la questione della sua applicazione retroattiva è stata sollevata in sede d'appello (sostenendo che eliminava l'automatismo dell'indeducibilità), ma il Collegio nell'accertare la deducibilità si è comunque concentrato sull'accertamento dell'effettivo interesse economico richiesto dal previgente art. 110, comma 11 TUIR.

  • D.M. 24 aprile 1992 (black list)

    Indica l'elenco di Paesi a fiscalità privilegiata cui si riferiscono le disposizioni antielusive/deduttive; gli acquisti da soggetti in tali Paesi richiedono particolare attenzione probatoria circa l'effettività dell'attività e dell'interesse economico.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2

    Regola la presentazione di dichiarazioni integrative; nel precedente grado di giudizio una dichiarazione integrativa era stata ritenuta tempestiva ed efficace per sanare la mancata indicazione, ma la Corte di cassazione aveva sollevato questioni sulla sufficienza della sola integrazione rispetto all'onere probatorio dell'effettivo interesse economico.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi derivanti da acquisti da fornitori in Paesi "black list" non dipende unicamente dalla presenza della registrazione separata in dichiarazione: è necessario provare l'esistenza di un effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni.
  • L'effettivo interesse economico va valutato sulla base dell'apprezzabilità economico‑gestionale dell'operazione nel contesto dell'attività complessiva dell'impresa, non sulla singola operazione isolata; un'operazione non palesemente in perdita è idonea a dimostrare l'interesse economico.
  • La prova può essere fornita con documentazione oggettiva: analisi costi/benefici, margini di utile (rapporto tra costi di acquisto e prezzi di vendita), contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture e pagamenti che dimostrino la reale esecuzione e il ritorno economico.
  • Non è consigliabile fare affidamento esclusivo su una dichiarazione integrativa per sanare omissioni formali: l'Amministrazione e i giudici richiedono elementi probatori sul contenuto economico delle operazioni. Pertanto, integrare la dichiarazione va accompagnato da documentazione sostanziale a supporto dell'interesse economico.
  • La valutazione deve considerare l'attitudine dell'azienda a conseguire profitto nell'ambito della sua specifica attività; operazioni coerenti con il modello d'impresa e non manifestamente in perdita soddisfano il requisito a condizione che siano adeguatamente documentate.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante è prudente documentare fin dall'inizio le ragioni economiche delle transazioni internazionali e conservare evidenze della concreta esecuzione per attenuare il rischio di contestazioni e agevolare la difesa in sede contenziosa.

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