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Sentenza

Sentenza del 07/05/2020 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Biella

Obbligo di esplicazione dei criteri per l'applicazione degli interessi sulle cartelle di pagamento - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di esplicitare nella cartella i criteri di calcolo degli interessi quando tali modalità sono già previste e determinate a livello normativo. È sufficiente che la cartella indichi la data di definitività del ruolo, dalla quale è possibile applicare le regole normative per il calcolo degli interessi. Di conseguenza il rilievo del ricorrente è stato respinto e la cartella è stata confermata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava che la cartella di pagamento non indicava i criteri e le modalità di calcolo degli interessi applicati sull'importo dovuto, chiedendo che tale omissione rendesse la cartella inesatta o impugnabile per violazione del principio di chiarezza e conoscibilità della pretesa esecutiva. L'amministrazione si è difesa sostenendo che le modalità di calcolo degli interessi sono fissate dalla normativa vigente e che la cartella è sufficiente se indica la data in cui il ruolo è divenuto definitivo.

Norme richiamate

  • normativa generale sugli interessi di mora e sul ruolo (norme tributarie e regolamenti attuativi)

    Le modalità e i tassi di calcolo degli interessi sono stabiliti dalla normativa vigente; pertanto la cartella di pagamento non è obbligata a ripetere i criteri di calcolo interni alla norma, essendo sufficiente l'indicazione della data di definitività del ruolo per permettere la determinazione degli interessi

Massime di principio

  • Quando la legge o i regolamenti stabiliscono esplicitamente tassi e modalità di calcolo degli interessi, la cartella di pagamento non deve ripetere dettagliatamente tali criteri: basta indicare la data in cui il ruolo è divenuto definitivo.
  • La mancanza di un prospetto di calcolo nella cartella non costituisce di per sé motivo di invalidità se i parametri rilevanti sono desumibili dalla normativa; il contribuente può comunque verificare e calcolare ex post l'ammontare degli interessi applicando le norme vigenti.
  • Se vi è un errore nell'applicazione pratica degli interessi (tasso errato, periodi sbagliati, interessi calcolati oltre quanto previsto), il contribuente può impugnare la cartella per difetto di legittima applicazione della norma: l'onere probatorio porterà a verificare la correttezza del calcolo concreto.
  • Per trasparenza e per evitare contenziosi, buona prassi amministrativa è fornire, su richiesta del contribuente o direttamente nella cartella, un rendiconto del calcolo degli interessi; ciò però non è imposto quando le regole sono già normative e chiare.
  • Se il calcolo degli interessi dipende da elementi non univoci (es. tassi variabili, periodi di sospensione o compensazioni), allora l'amministrazione dovrebbe rendere disponibili i dettagli operativi; l'assenza di tali informazioni può giustificare un'impugnazione.

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