Sentenza del 07/05/2020 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Liti da riscossione - avviso di intimazione - cartelle non impugnate - termine di prescrizione deicrediti tributari dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento relativo a 9 cartelle esattoriali; il contribuente contestava la regolarità delle notifiche (richiedendo la prova) e, soprattutto, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti già maturata alla data di notifica dell'intimazione (21/04/2016). L'Ufficio contestava la prescrizione sostenendo la prescrizione decennale in considerazione dell'irrevocabilità delle cartelle non impugnate.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello del contribuente. Pur riconoscendo l'irrevocabilità delle cartelle per mancata impugnazione, ha seguito l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la scadenza del termine per opporsi alla cartella (atto amministrativo) determina soltanto l'irretrattabilità del credito ma non la 'conversione' della prescrizione breve (quinquennale) in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; conseguentemente, i crediti soggetti a prescrizione quinquennale sono stati ritenuti prescritti. Spese di giudizio a carico dell'Ufficio come liquidate (importi indicati).
Norme richiamate
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5
stabilisce il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; la scadenza di tale termine determina la decadenza dal proporre impugnazione e l'irretrattabilità dell'atto, ma non trasforma la prescrizione sostanziale breve in quella decennale.
Codice civile, art. 2953
secondo la giurisprudenza applicabile solo se sussiste un titolo giudiziale divenuto definitivo; non è applicabile alle cartelle/avvisi di intimazione amministrativi non impugnati.
Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10
fonte del termine quinquennale di prescrizione per alcuni crediti contributivi; la CTR ha ritenuto che, se il credito è soggetto a prescrizione quinquennale, l'irrevocabilità dell'atto amministrativo non ne prolunga automaticamente la prescrizione a decennale.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e successive ordinanze (es. n. 32077/2019)
principio consolidato secondo cui la mancata impugnazione della cartella rende il credito irrevocabile ma non determina la conversione della prescrizione breve in decennale salvo titolo giudiziale definitivo; orientamento seguito dalla CTR.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17, 19, 20
richiamati in dottrina/giurisprudenza come possibili fonti per la disciplina della riscossione e degli effetti della 'discarica' dei ruoli, ma la CTR non ha ritenuto che questi articoli possano sovvertire il principio consolidato della Cassazione sull'irrevocabilità vs. conversione della prescrizione.
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare la cartella (atto amministrativo di riscossione) rende la cartella irrevocabile ma non trasforma automaticamente una prescrizione sostanziale breve (es. quinquennale) in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; quest'ultimo opera solo con titolo giudiziale definitivo.
- Se il credito sottostante alle cartelle è già soggetto a prescrizione quinquennale, il creditore pubblico deve attivarsi (in giudizio) prima che decorra tale termine: l'avviso di intimazione notificato dopo la scadenza del termine quinquennale non rinnova né prolunga la prescrizione sostanziale.
- In giudizi simili verificare sempre le date di notifica delle cartelle originali e dell'avviso di intimazione, e contestare tempestivamente la prescrizione sostanziale ove maturata; l'irrevocabilità dell'atto non è di per sé argomento sufficiente a negare la prescrizione breve.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione prevale sugli argomenti interpretativi dell'Ufficio: a meno di novità normative o di un titolo giudiziale diventato definitivo, l'orientamento favorevole al contribuente sulla non conversione della prescrizione è quello da considerare.
- Quando si difende un contribuente, è utile richiedere prova delle notifiche e sollevare contestazioni sia formali (irregolarità notifiche) sia sostanziali (prescrizione) per chiudere ogni possibile linea difensiva dell'Amministrazione.
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