Sentenza del 07/05/2020 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - altro - appello - motivi - specificità - necessità - genericità - conseguenza - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici come previsto dall'art. 53, c.1, D.Lgs. n. 546/1992, confermando che la mera riproposizione delle difese di primo grado è insufficiente. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con le riduzioni di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2011: il contribuente contestava l'accertamento induttivo basato su ore e giorni lavorati, sostenendo di essere stato assente dal territorio nazionale nel periodo e che le fatture rilevate dall'Ufficio si riferivano ad annualità diverse. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti della parte motiva (affermazioni generiche e contraddittorie rispetto agli elementi dell'Ufficio). In appello il contribuente ha riproposto le stesse questioni e difese già svolte in primo grado senza indicare censure specifiche ai passaggi logico-giuridici o alle motivazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
L'art. 53 richiede che l'atto di impugnazione contenga motivi specifici; l'assenza o la genericità dei motivi o la mera riproposizione di quelli del primo grado comportano l'inammissibilità dell'appello. La norma mira a circoscrivere il riesame in secondo grado a censure puntuali e non a un riesame indistinto, evitando contenziosi dilatori.
Decreto 10 marzo 2014 n. 55
Il decreto stabilisce i parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; nella sentenza è stato richiamato per quantificare le spese a carico del soccombente, con le riduzioni previste dalla legge.
Massime di principio
- In appello tributario è obbligatorio indicare motivi specifici di impugnazione: non è sufficiente la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
- Le censure devono riguardare passaggi logico-giuridici o le motivazioni della decisione impugnata, con puntuale indicazione degli errori di valutazione o di diritto che si intendono contestare.
- Se il primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della parte motiva, l'appello deve correggere tale carenza spiegando in termini precisi le ragioni e producendo, se occorre, documentazione o riferimenti puntuali agli atti.
- La mancata specificità dei motivi espone all'inammissibilità dell'appello e alla condanna alle spese; pertanto l'atto d'appello va predisposto in modo puntuale e dettagliato per evitare decadenze e inefficacia dell'impugnazione.
- Nell'impostare l'appello è utile: (a) elencare singolarmente le censure; (b) riferirsi ai passaggi della motivazione che si contestano con spiegazione del vizio; (c) indicare prova o documenti a sostegno; (d) richiamare le norme e la giurisprudenza pertinenti.
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