Sentenza del 07/05/2020 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Biella
Responsabilità aggravata nel processo tributario - Condanna alle spese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente ha censurato l'accanita e lungamente reiterata resistenza in giudizio dell'ente impositore su una questione sostanzialmente identica a quella già più volte decisa a suo favore per precedenti periodi; ha chiesto che tale comportamento fosse qualificato come abuso del processo e sanzionato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., con condanna alle spese e responsabilità aggravata.
La decisione
il giudice ha ritenuto sussistente l'abuso del diritto processuale nella condotta dell'ente impositore, avendo questi insistito su una posizione già definitivamente sfavorevole in favore del ricorrente e priva di elementi nuovi; per tale motivo è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 96, terzo comma, c.p.c., con condanna alle spese a carico dell'ente resistente e riconoscimento della responsabilità aggravata (maggiore onere delle spese e possibile maggior rimborso delle spese legali).
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
la norma è stata interpretata nel senso che la reiterata e ingiustificata continuazione del contendere su una questione già risolta a favore dell'avversario integra abuso del processo suscettibile di sanzione; il terzo comma consente di aggravare la condanna alle spese quando emerge una condotta processuale censurabile (mala fede o colpa grave) del resistente
Massime di principio
- La persistente adesione da parte di un'ente pubblico o concessionario a una tesi già ripetutamente respinta costituisce elemento molto rilevante per qualificare la condotta come abuso del processo.
- Per ottenere la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., è utile dimostrare che non sono emersi fatti nuovi, né cambiamenti normativi o giurisprudenziali che giustifichino la riapertura della questione.
- La presenza di precedenti pronunce favorevoli al contribuente sui medesimi profili costituisce prova indiziaria forte della carenza di fondamento della resistenza e può giustificare l'aggravamento delle spese.
- Le amministrazioni pubbliche dovrebbero evitare di proporre o proseguire azioni identiche a fronte di consolidata giurisprudenza contraria, pena la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di oneri maggiorati.
- Nel valutare l'abuso processuale il giudice considera la durata, la tenacia e la ripetitività della condotta processuale, nonché l'assenza di nuove argomentazioni o prove a sostegno della posizione resistente.
- Per il contribuente è strategico documentare i precedenti decisionali e richiedere espressamente l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando si riscontri la reiterazione di una medesima tesi da parte dell'ente impositore.
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