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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, in origine inquadrato come macchinista, era stato trasferito dal 1.12.2015 ad altra unità con attribuzione della qualifica di Specialista Tecnico Amministrativo. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a conservare anche dopo il trasferimento il salario professionale percepito nella precedente qualifica, senza diminuzioni, e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, quantificate in euro 70,66 mensili, oltre incidenza su tredicesima e quattordicesima. La società ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: 1) ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 416, 437 c.p.c. e 2103 c.c., sostenendo che la domanda originaria riguardava solo il mantenimento della specifica voce 'salario professionale' del macchinista, mentre in appello il lavoratore avrebbe introdotto inammissibilmente una diversa questione, ossia la riduzione complessiva della retribuzione in violazione del principio di irriducibilità; 2) ha denunciato violazione dell'art. 2103, comma 5, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto indebitamente un mantenimento integrale del salario professionale del macchinista anche a fronte della nuova qualifica, senza considerare la necessaria compensazione con il maggiore salario di produttività della nuova posizione; 3) ha dedotto violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato con cui aveva chiesto che anche il salario di produttività della nuova qualifica fosse attribuito secondo il parametro inferiore del vecchio profilo; 4) ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, sostenendo che in primo grado erano state proposte due domande distinte e che il rigetto solo di una di esse avrebbe dovuto incidere sulla regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché promiscuo e non specifico, oltre che privo di adeguata autosufficienza nella ricostruzione degli atti; ha ritenuto infondato il secondo, interpretando la sentenza di merito nel senso che non aveva cristallizzato sine die il salario professionale, ma aveva applicato il principio di irriducibilità della retribuzione con compensazione delle differenze derivanti dai maggiori importi della nuova qualifica; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità e mancata dimostrazione, negli atti di merito, dell'effettivo contenuto della domanda; ha ritenuto infondato il quarto, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulle spese alla sola violazione del principio di soccombenza o dei limiti tariffari. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a mantenere, dopo il passaggio alla nuova qualifica, il salario professionale già maturato, ma non in modo assoluto e immutabile: la tutela opera nei limiti dell'art. 2103, comma 5, c.c. e tiene conto delle componenti retributive aggiuntive della nuova posizione, sicché le differenze spettanti vanno calcolate in modo da evitare un mantenimento 'sine die' di un importo sganciato dal nuovo assetto retributivo. La Corte ha inoltre confermato la statuizione sulle spese e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre a dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma i motivi che vi facevano riferimento sono stati in parte dichiarati inammissibili per difetto di specificità e in parte respinti nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto la doglianza formulata in modo promiscuo e non sufficientemente specifico.

  • art. 416 commi 2 e 3 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione per inammissibilità del motivo.

  • art. 437 comma 2 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non è stata svolta una verifica nel merito per difetto di specificità della censura.

  • art. 2103 c.c.

    È stato ritenuto correttamente applicato il principio di irriducibilità della retribuzione nel passaggio a diversa qualifica, ma senza una cristallizzazione immutabile di singole voci retributive; eventuali incrementi della nuova qualifica incidono proporzionalmente sulla misura delle differenze rivendicate.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di interesse, ma la censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta perché il controllo di legittimità è limitato alla violazione del principio di soccombenza o dei limiti tariffari, non alla mera valutazione di opportunità o quantificazione discrezionale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1 bis

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo da versare in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che cumulano indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione, senza una chiara distinzione tra i vizi denunciati e senza specificare come la norma sarebbe stata violata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere scrutinato in cassazione se il ricorso non è autosufficiente e non riproduce, almeno per riassunto, gli atti e i passaggi essenziali necessari a verificare il contenuto della domanda originaria e della sua eventuale modifica.
  • In tema di art. 2103 c.c., il principio di irriducibilità della retribuzione opera come tutela della posizione economica del lavoratore nella nuova assegnazione, ma non impone la conservazione immutata di una singola voce retributiva quando la nuova qualifica comporti diversi elementi di compenso; le differenze vanno calcolate tenendo conto dell'assetto complessivo del trattamento economico.
  • L'interpretazione di una sentenza deve avvenire leggendo dispositivo e motivazione in modo unitario, salvo contrasto insanabile tra le due parti; in assenza di tale contrasto, la portata precettiva della decisione si ricava dal complesso della motivazione.
  • Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese di lite è molto limitato: è censurabile solo la violazione del principio di soccombenza o dei limiti tariffari, non la discrezionalità del giudice nella liquidazione o nella valutazione dell'opportunità di compensare le spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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