Cassazione Civile, Ordinanza n. 23450/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico regionale aveva agito per ottenere differenze retributive assumendo di aver svolto, dal 1 febbraio 2013, mansioni superiori rispetto alla propria originaria classificazione contrattuale (categoria BS4 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001). In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento di euro 11.479,60 oltre accessori. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che le mansioni concretamente svolte fossero equivalenti a quelle della categoria di inquadramento originaria e non giustificassero il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito travisamento della domanda, sostenendo di avere rivendicato non mansioni promiscue tecnico-amministrative, ma l'esclusivo svolgimento di mansioni amministrative complesse riconducibili al profilo di Assistente amministrativo, categoria C; con il secondo ha dedotto erronea applicazione del CCNL Comparto Sanità 1998-2001, lamentando che la Corte d'appello aveva fondato il giudizio comparativo su declaratorie contrattuali non corrispondenti al testo del contratto collettivo invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale non avesse travisato la domanda, ma si fosse limitata a confrontare l'inquadramento formale con le mansioni in concreto svolte, respingendo la pretesa nel merito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva utilizzato declaratorie contrattuali non corrispondenti al CCNL Comparto Sanità 1998-2001 invocato, con conseguente erroneità del procedimento logico-giuridico di comparazione delle mansioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rigetta la domanda dopo averla esaminata nel merito sulla base delle mansioni concretamente accertate; la violazione sussiste solo se la decisione si fonda su una ricostruzione della domanda diversa da quella effettivamente proposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applica la contrattazione collettiva usando declaratorie non corrispondenti al testo del CCNL invocato, alterando così la base normativa della comparazione tra mansioni e inquadramento.
Massime di principio
- Nel giudizio volto al riconoscimento di mansioni superiori, il giudice deve confrontare l'inquadramento formale del lavoratore con le mansioni concretamente svolte, utilizzando però esclusivamente la declaratoria contrattuale effettivamente applicabile al rapporto.
- Il rigetto della domanda per insussistenza di mansioni superiori non integra, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c., se il giudice si mantiene entro i limiti del petitum e della causa petendi, valutando il merito della pretesa.
- La comparazione tra mansioni svolte e profilo di inquadramento deve poggiare su un corretto riferimento al contratto collettivo richiamato; se la decisione utilizza declaratorie diverse o non corrispondenti, il ragionamento decisorio risulta viziato.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può prendere conoscenza diretta dei contratti collettivi nazionali, in quanto fonti del diritto, per verificare la corrispondenza tra il testo applicato dal giudice di merito e quello effettivamente invocato dalle parti.
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