Cassazione Civile, Ordinanza n. 23406/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il medico aveva agito per ottenere il risarcimento di plurime voci di danno asseritamente derivanti dal tardivo riconoscimento, solo nel 2009, della sua qualità di vincitore di un concorso riservato per posti di Aiuto in area chirurgica bandito nel 1994. Dopo vari giudizi amministrativi, l'azienda sanitaria lo aveva nominato vincitore e gli aveva corrisposto le differenze retributive tra la qualifica di Aiuto e quella di Assistente, ma senza risarcire i danni medio tempore subiti. In appello la domanda era stata respinta per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dei danni. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione del CCNL dirigenza medica del 5/12/1996, sostenendo che il tardivo riconoscimento della qualifica di aiuto gli avrebbe impedito un più favorevole sviluppo di carriera e quindi la perdita di chance; 2) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., per asserita non contestazione in primo grado dei fatti posti a base del danno; 3) violazione degli artt. 1218, 2740, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per il rigetto del danno all'attività libero-professionale intramoenia; 4) violazione del CCNL, per la mancata attribuzione della maggiore retribuzione di risultato che egli assumeva spettare agli Aiuti; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., per l'erroneo riparto dell'onere della prova sul preteso impedimento a partecipare ad interventi di maggior rilievo; 6) violazione degli artt. 1218, 2740 c.c. e 115 c.p.c., per la ritenuta insussistenza anche dei danni non patrimoniali (esistenziale, all'immagine, reputazione, dignità).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva escluso il danno da perdita di chance sulla base di una regola di diritto relativa alla provenienza dal precedente livello, ma perché il ricorrente non aveva allegato né provato elementi documentali idonei a dimostrare che, una volta inquadrato nella qualifica di dirigente di primo livello, fosse stato penalizzato nelle successive procedure concorsuali proprio in ragione del mancato tempestivo riconoscimento dell'ex decimo livello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la valutazione della non contestazione è riservata al giudice di merito e la censura non investiva l'interpretazione dell'art. 115 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando in sintesi che le doglianze miravano a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto in appello, che il ricorrente non aveva fornito prova dei fatti costitutivi dei danni lamentati e che, una volta esclusi i fatti generatori dei danni patrimoniali, era correttamente esclusa anche la configurabilità dei danni non patrimoniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 52, comma 4, CCNL dirigenza medica 5/12/1996
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che la qualifica di provenienza avrebbe rilevanza ai fini del conferimento di incarichi successivi; la Corte osserva però che la censura non coglie la ratio della decisione di merito, fondata sulla mancata prova del nesso tra mancato riconoscimento della qualifica e concreta perdita di chance.
Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure che si risolvono in contestazioni di fatto o di merito sono dichiarate inammissibili.
La Corte ribadisce che l'accertamento della non contestazione è riservato al giudice di merito e che in cassazione è deducibile solo la violazione della norma processuale in senso interpretativo, non la diversa valutazione dei fatti.
È evocato dal ricorrente sul tema della non contestazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non confronta correttamente il decisum di merito.
È richiamato per sostenere la responsabilità della datrice di lavoro, ma la Corte esclude le conseguenze risarcitorie perché mancano la prova dei fatti costitutivi e del nesso causale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria; la Corte non ne ravvisa alcuna violazione, poiché la domanda è rigettata per difetto di prova.
La Corte ribadisce che la parte attrice deve provare i fatti costitutivi dei danni invocati; la censura che mira a rovesciare tale valutazione istruttoria è inammissibile.
art. 40 CCNL dirigenza medica 5/12/1996
È richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla maggiore retribuzione di risultato, ma la Corte osserva che la retribuzione di risultato presuppone l'assegnazione di obiettivi, che non è stata dedotta o provata.
art. 63 CCNL dirigenza medica 5/12/1996
È citato insieme all'art. 40, ma la Corte rileva che la disposizione è stata solo richiamata senza specifica illustrazione e non dimostra, da sola, l'entità della retribuzione di risultato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nei giudizi risarcitori del lavoratore o del dirigente pubblico non basta allegare astrattamente un pregiudizio collegato a un tardivo inquadramento o a un mancato riconoscimento di qualifica: occorre allegare e provare, con elementi concreti e documentali, che quel ritardo abbia inciso in modo causalmente apprezzabile sulle concrete occasioni professionali o economiche perdute.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione è ammissibile in cassazione solo se investe l'interpretazione della norma processuale; non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento del giudice di merito circa l'effettiva esistenza o meno della non contestazione.
- Quando la domanda risarcitoria si fonda su asseriti fatti storici specifici, il ricorrente deve riportare nel ricorso per cassazione in modo puntuale le allegazioni e le prove offerte in giudizio; la mera invocazione di nozioni di comune esperienza o di un fatto notorio è insufficiente se non riguarda circostanze indubitabili e rigorosamente definite.
- La ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere rovesciata mediante una censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in realtà nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il riconoscimento di voci come la retribuzione di risultato presuppone, ove la disciplina collettiva lo richieda, la verifica dei relativi presupposti funzionali, come l'assegnazione di obiettivi; in mancanza di allegazione e prova di tali presupposti, la pretesa non può essere accolta.
- Se vengono esclusi i fatti costitutivi o le condotte asseritamente lesive che sorreggono il danno patrimoniale, può essere correttamente esclusa anche la configurabilità dei danni non patrimoniali che da quelle medesime condotte derivano.
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