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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto bancario nel quale una società cliente aveva ottenuto in primo grado la condanna della banca alla restituzione di euro 30.143,41, ritenuti indebitamente percepiti per interessi usurari e capitalizzazione trimestrale. La banca aveva poi impugnato con successo davanti alla Corte d'appello, che aveva riformato la decisione e respinto la domanda restitutoria. La società cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 118 t.u.b., dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui essa avrebbe rinunciato a far valere in appello il mancato assolvimento da parte della banca degli oneri previsti per l'esercizio dello ius variandi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse generica nell'affermare che non era dato riscontrare se in primo grado fosse stata contestata la mancanza dei presupposti di cui all'art. 118, comma 2, t.u.b.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la dedotta violazione dell'art. 118 t.u.b. fosse in realtà diretta a criticare l'accertamento in fatto e non l'interpretazione della norma; ha inoltre osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. era inconferente, poiché la violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. In ogni caso, la decisione impugnata era sorretta da una ratio ulteriore, fondata sul rilievo che la parte ricorrente non aveva allegato specificamente di avere dedotto nei gradi di merito il mancato rispetto delle condizioni per lo ius variandi, senza trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti degli atti di primo grado. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività e di specificità, poiché la ricorrente non aveva circostanziato l'allegazione di aver dedotto in primo grado l'esercizio dello ius variandi in assenza delle condizioni prescritte. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 t.u.b.

    Le censure relative all'art. 118 t.u.b. non possono risolversi in una contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esercizio dello ius variandi e il rispetto delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice ha distribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non specificamente supportata dalla deduzione circostanziata di quanto sarebbe stato allegato in primo grado.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta in modo generico, ma deve incidere su una decisiva errata utilizzazione del materiale probatorio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto o l'apprezzamento delle prove, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato; non quando si discuta della maggiore o minore attendibilità delle prove acquisite.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per mancata critica di tutte le rationes poste a base della decisione.
  • La censura deve essere specifica e autosufficiente: se si deduce la mancata contestazione o allegazione di un fatto nei gradi di merito, occorre indicare e riprodurre nel ricorso gli atti o i passaggi rilevanti.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere formulate in modo generico, ma devono indicare quale regola di valutazione della prova sia stata effettivamente violata e perché la violazione sia stata decisiva.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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