Cassazione Civile, Ordinanza n. 18257/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una persona fisica volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di due immobili. Il tribunale aveva escluso la prova del possesso utile, rilevando che le risultanze istruttorie non erano univoche; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1140, 1142, 1158, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse applicato il criterio del "più probabile che non" e avesse imposto un rigore probatorio eccessivo; 2) violazione degli artt. 257, comma 2, e 253, comma 1, c.p.c., oltre a nullità per motivazione apparente ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., deducendo che la corte d'appello aveva ritenuto insufficienti le deposizioni testimoniali e, al contempo, aveva negato la rinnovazione dell'esame dei testimoni; 3) violazione degli artt. 345, commi 1 e 3, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere dichiarato inammissibile la produzione documentale in appello, benché riferita alla continuità del possesso anche nel corso del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non cogliessero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale aveva fondato il rigetto su una duplice, autonoma ragione: mancata prova rigorosa del possesso ultraventennale e mancata adeguata identificazione degli immobili oggetto della domanda. Quanto al primo motivo, la censura si limitava a contestare il criterio di valutazione della prova senza confrontarsi con l'assenza di prova del possesso per il periodo necessario all'usucapione. Quanto al secondo, il ricorrente non aveva attaccato specificamente le due autonome ragioni di inammissibilità della rinnovazione testimoniale, cioè la novità dei capitoli e la mancata reiterazione della richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni; inoltre, il giudice non può supplire alla carenza probatoria delle parti. Quanto al terzo, anche a prescindere dall'ammissibilità dei documenti, la decisione di merito restava sorretta dalle due rationes non censurate integralmente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla nozione di possesso, invocata dal ricorrente per sostenere l'errore del giudice di merito nella valutazione della prova del possesso utile all'usucapione
richiamato in relazione alla disciplina del possesso ai fini dell'usucapione
richiamato come norma sull'usucapione ventennale
richiamato sia per il riparto dell'onere della prova, sia per affermare che la carenza probatoria non può essere colmata dal giudice con attività di supplenza
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni e valutazione probatoria
richiamato dal ricorrente per contestare il diniego di rinnovazione dell'esame testimoniale
richiamato dal ricorrente in relazione all'esame dei testimoni
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per la dedotta nullità della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto
richiamato per contestare l'inammissibilità dei documenti prodotti in appello
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sull'ingresso della prova documentale
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali
richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta di inammissibilità
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale
applicato in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di somme ulteriori
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione la parte attrice deve fornire prova rigorosa sia del possesso utile sia della sua durata ventennale; la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, quando la doglianza si risolva nella mera contestazione del peso attribuito alle prove.
- La richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale deve confrontarsi con le specifiche ragioni di inammissibilità poste dal giudice di merito; non è sufficiente una censura generica che non attacchi ciascuna autonoma ratio.
- Nel processo civile non opera un principio di acquisizione ufficiosa della prova: l'insufficienza probatoria non può essere colmata dal giudice, ma resta a carico della parte onerata secondo l'art. 2697 c.c.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte tali rationes, altrimenti la sentenza resiste comunque al sindacato di legittimità.
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