Cassazione Penale, Sentenza n. 23064/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso contro il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Il ricorrente deduce la nullità del decreto per violazione dell'art. 16 d.l. 228/2021 (e del rinvio all'art. 23 d.l. 137/2020) per aver omesso di consentire la partecipazione all'udienza mediante videocollegamento nonostante la richiesta tempestiva presentata dal detenuto il 26/09/2022 per l'udienza del 21/10/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la richiesta di videocollegamento era stata tempestivamente prodotta e non era stata valutata dalla Corte di appello; ha quindi accertato la violazione dell'art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, norma speciale che garantisce, a pena di nullità, la partecipazione del detenuto mediante collegamento audiovisivo quando ne faccia espressa richiesta. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà decidere in diversa composizione.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come base della pretesa nullità per mancata partecipazione via videocollegamento; la Corte osserva la questione ma individua applicazione più pertinente di una norma speciale diversa.
Richiamata indirettamente tramite l'art. 16 d.l. 228/2021 nel ricorso del controricorrente; la Corte non si limita a questa disposizione, preferendo individuare la violazione in una norma speciale più specifica.
art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Considerata norma speciale rispetto alle altre richiamate: prevede, a pena di nullità, la garanzia della partecipazione dell'imputato/detenuto all'udienza mediante collegamento audiovisivo se espressamente richiesto e la richiesta non è stata valutata; la sua violazione ha determinato l'annullamento del decreto impugnato.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione in relazione alle regole sul rinvio e sulla competenza: sebbene la natura di decreto possa limitare il rinvio a diversa sezione, la natura decisoria dell'atto impone che il nuovo collegio sia composto diversamente quando i componenti del collegio originario sono incompatibili.
Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso) e Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021 (Mastrolia)
Giurisprudenza richiamata per affermare che, anche quando si annulla un decreto, il rinvio per nuovo giudizio può richiedere una diversa composizione del collegio se sussistono incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata.
Massime di principio
- La richiesta documentata e tempestiva del detenuto di partecipare tramite videocollegamento deve essere esaminata e motivatamente accolta o respinta: l'omessa valutazione configura nullità processuale quando la norma speciale lo prevede.
- In presenza di più disposizioni richiamate, prevale l'applicazione della norma speciale più specifica che tutela la partecipazione del detenuto (qui l'art. 7 d.lgs. 159/2011).
- Per misure di prevenzione e provvedimenti decisori che incidono su diritti soggettivi rilevanti, il rispetto delle garanzie di partecipazione del destinatario è essenziale; la mancata osservanza comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- L'annullamento in Cassazione comporta rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio; se i giudici che hanno deciso la controversia originaria hanno partecipato all'atto annullato, il nuovo giudizio deve svolgersi con diversa composizione del collegio per evitare incompatibilità.
- Chi intende avvalersi del collegamento audiovisivo deve provare la tempestività e la formale richiesta (es. istanza registrata in carcere); tale documentazione ha valore decisivo per contestare l'omessa valutazione da parte del giudice.
- La Cassazione può correggere violazioni di legge processuale rilevanti anche quando il ricorso originario indica una norma diversa se emerge una violazione di altra disposizione applicabile e qualificante (interpretazione e applicazione delle norme più idonee al caso concreto).
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